Bocciato il ricorso di Blu Navy contro la gara della Toscana per i collegamenti marittimi
Nessun favore a Toremar: validata dal Tar la scelta di ricomprendere nei servizi sovvenzionati la Piombino-Portoferraio quanto quella del lotto unico. Anche Vetor sconfitta in Tribunale nel Lazio

A un mese dalla scadenza del termine per le offerte, il Tar di Firenze con una sentenza fiume ha rigettato il ricorso di Blu Navy (BN di Navigazione) contro la decisione della Regione Toscana di procedere al riaffidamento dei servizi di collegamento con le isole dell’arcipelago toscano mediante una gara a lotto unico da 790 milioni di euro, comprensiva della rotta fra Piombino e Portoferraio che, secondo la compagnia di navigazione, avrebbe dovuto essere esclusa perché in grado di autosostentarsi.
La sentenza ha ripercorso tutte le tappe della vicenda, col cambio di indirizzo in corso d’opera da parte della Regione, mosso anche dalla comunicazione dell’incumbent (Toremar, facente capo alla famiglia Onorato) dell’intenzione di non partecipare a gare spezzettate. Una valutazione legittima secondo i giudici: “Il fatto in sé che il ‘mutamento di rotta’ (della Regione, ndr) sia stato provocato (anche) dalla dichiarata intenzione di Toremar di non partecipare a una gara per l’affidamento di un contratto di servizio che non includesse la linea Piombino – Portoferraio non può costituire indice di esercizio sviato della discrezionalità amministrativa, essendosi la Regione determinata ad includere la rotta Piombino – Portoferraio nell’oggetto del contratto di servizio da un esame del mercato e delle intenzioni delle imprese di navigazione che avevano deciso di rispondere all’interpello regionale”.
L’argomento che la Piombino – Portoferraio non avrebbe potuto esser inclusa è stato poi smontato nel dettaglio: “Nessuna delle considerazioni che la Commissione europea affida alla comunicazione interpretativa del 2014 limita o condiziona la possibilità di procedere al raggruppamento delle linee secondo un criterio di omogeneità basato sulla concorrenzialità o meno delle linee oggetto di raggruppamento, esprimendo piuttosto la Commissione l’esigenza che esso non comporti distorsioni del mercato indebite”, non dimostrate nel caso di specie.
Anche perché, ha sentenziato il Tar, “non è priva di rilievo per i fini che qui interessano la circostanza che non è previsto il riconoscimento di diritti di esclusiva sulla rotta più redditizia (Piombino – Portoferraio) che, sebbene inclusa nel contratto di servizio, potrà dunque continuare ad essere servita anche da operatori in regime di libera concorrenza, per di più senza imposizione di obblighi di servizio pubblico”.
Quanto al lotto unico, i giudici hanno sottolineato come sebbene “la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisce un precetto inviolabile idoneo a comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa”.
Le ragioni addotte dalla Regione procedere in tal senso non sono apparse ai giudici “irragionevoli e riguardano, essenzialmente, il rischio, anche alla luce delle consultazioni effettuate e delle informazioni assunte dal mercato, che l’articolazione della gara in più lotti ‘avrebbe di fatto separato i servizi appetibili e di interesse per il mercato (ambito elbano) dai servizi di scarso interesse (altri ambiti) con conseguente probabile partecipazione (anche plurima) per i primi e alta probabilità di assenza di partecipanti per gli altri lotti’ (…). Peraltro, nei documenti trasmessi all’Autorità, la Regione Toscana evidenzia che, fermo restando il totale disinteresse degli operatori consultati rispetto alle rotte deboli e l’impossibilità di effettuare una stima affidabile dei potenziali concorrenti, l’accesso delle imprese di navigazione di medie o piccole dimensioni alla gara per l’affidamento del contratto di servizio potrebbe avvenire anche attraverso forme di aggregazione o ricorrendo ad avvalimenti e subappalti, mentre l’aggregazione dei servizi in un lotto unico è stata ritenuta necessaria per la tutela delle tratte e gli ambiti a domanda debole”.
Tar (del Lazio) indigesto anche per Vetor. È stato infatti respinto il ricorso della compagnia marittima laziale che aveva contestato la decisione della Regione Lazio di sospendere la gara per i servizi verso le isole pontine (prorogando il contratto con Laziomar), in attesa di correggerne alcune previsioni per integrarvi le correzioni imposte da precedenti pronunce dello stesso Tribunale amministrativo (cosa che, peraltro, ad oggi non risulta ancora avvenuta).
A.M.
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