Ecco le nuove regole dell’Authority dei Trasporti sulle concessioni portuali
Fra le modifiche alla revisione avviata per conformarsi a regolamento e linee guida ministeriali salta il limite temporale alle estensioni e vengono concesse variazioni nelle previsioni di domanda anche superiori al 15%
È stata approvata la revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale che l’Autorità di regolazione dei trasporti aveva avviato nel 2022 e poi affinato una volta varati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il regolamento concessioni e le relative linee guida.
Il documento – è il testo dell’articolo 1 – “definisce principi, criteri e metodologie volti a garantire l’accesso equo, trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture portuali ed ai servizi forniti agli utenti portuali che rientrano nelle competenze delle Autorità di Sistema Portuale”, si applica a concessioni ex art 18 “nonché, per quanto compatibili ed ove pertinenti, alle concessioni demaniali assentite ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione per la movimentazione di merci e per i servizi passeggeri” e riguarda concessioni non ancora rilasciate all’entrata in vigore (marzo 2026), già rilasciati in caso di aggiornamenti o revisioni, tutte limitatamente ad alcune misure.
La prima versione fu rilasciata nel maggio scorso, dopodiché l’Art a valle dei contributi ricevuti da alcuni soggetti (Kombiverkehr, alcuni professori dell’Università di Genova, Confindustria, Assiterminal, Ancip, Fuorimuro servizi di manovra, Confitarma, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Assocostieri, Uniport, Federagenti, Assarmatori, FS LogistiX) è arrivata alla stesura definitiva (qui il link).
Non moltissime le differenze rispetto al testo primaverile, ma in alcuni casi significative. Ad esempio nel caso di istanze di estensione della durata di concessione la versione originale prevedeva il limite di un quarto della durata inizialmente prevista e l’estensione andava comunque motivata. Ora non sono più previsti alcun limite né alcun onere di motivazione.
Quanto alle previsioni di domanda contenute nelle concessioni, poi, il documento originario prevedeva che il concessionario ogni 5 anni potesse chiederne la revisione purché le nuove stime non si discostassero “complessivamente del +/–15% rispetto a quelle originariamente formulate”. Ora decade il limite superiore e inoltre “variazioni maggiormente significative possono essere autorizzate dall’Adsp previa acquisizione del parere dell’Autorità”.
A.M.
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