La retribuzione nel lavoro marittimo tra effettività della tutela e specialità del settore
Ferie, malattia e continuità giurisprudenziali alla luce della sentenza di Cassazione n. 25120/2025

Contributo a cura dell’Avv. Walter Lo Bocchiaro *
* Lo Bocchiaro studio legale
La sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 12 settembre 2025, n. 25120 offre l’occasione per una riflessione sistematica sul concetto di retribuzione rilevante ai fini delle tutele lavoristiche nel settore marittimo, mettendo in luce come la nozione formale e frammentata degli emolumenti ceda progressivamente il passo a una concezione sostanziale, funzionale all’effettività dei diritti fondamentali del lavoratore.
Muovendo dall’analisi della pronuncia in materia di ferie retribuite per la gente di mare, il contributo ricostruisce una linea di continuità con la giurisprudenza di merito formatasi in ambito previdenziale, anche alla luce di un contenzioso patrocinato dall’autore contro l’INPS in tema di indennità di malattia complementare, definito con esito favorevole in entrambi i gradi di giudizio.
Ne emerge un principio trasversale, destinato a incidere in modo significativo sui futuri assetti interpretativi in materia di retribuzione, ferie e prestazioni previdenziali nel lavoro marittimo.
La sentenza n. 25120 del 2025 della Corte di cassazione segna un passaggio di particolare rilievo nel processo di progressiva emersione di una nozione sostanziale di retribuzione, idonea a fungere da parametro effettivo di tutela dei diritti del lavoratore marittimo. Il tema affrontato – la corretta individuazione delle voci retributive da includere nel trattamento economico delle ferie annuali della gente di mare – costituisce, in realtà, soltanto il punto di emersione di una questione ben più ampia, che investe il rapporto tra autonomia collettiva, disciplina amministrativa, specialità del lavoro marittimo e principi costituzionali ed eurounitari di protezione del lavoro.
Il lavoro marittimo, come noto, è caratterizzato da una disciplina peculiare, stratificata tra Codice della navigazione, normativa speciale, contrattazione collettiva di settore e prassi amministrative consolidate. La figura del lavoratore marittimo – iscritto nei ruoli della gente di mare, soggetto a periodi di imbarco e sbarco, a turnazioni particolari e a un’organizzazione del lavoro fortemente condizionata dalle esigenze della navigazione – presenta caratteristiche che rendono la struttura retributiva particolarmente articolata. Alla paga base si affiancano una pluralità di indennità, compensi e voci accessorie, spesso collegate alla specificità delle mansioni, alla responsabilità della qualifica rivestita, alla permanenza a bordo e alle condizioni di svolgimento della prestazione.
È proprio in questo contesto che la Corte di cassazione richiama un presupposto ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere inteso come mera sospensione dell’obbligo di prestazione, ma rappresenta uno strumento essenziale di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Da tale qualificazione discende un corollario imprescindibile: la retribuzione dovuta per il periodo di ferie deve essere tale da non disincentivarne la fruizione, né da determinare un pregiudizio economico rispetto al normale periodo di lavoro. In questo snodo, la Cassazione afferma con chiarezza l’inadeguatezza di una lettura meramente nominalistica della retribuzione, fondata sulla distinzione formale tra voci “fisse” e voci “accessorie”, laddove queste ultime risultino in concreto stabilmente percepite e funzionalmente collegate alla prestazione lavorativa.
Il ragionamento della Suprema Corte si sviluppa lungo una direttrice che privilegia il dato dell’effettività. Ciò che rileva non è l’etichetta attribuita a una determinata voce retributiva, ma il suo ruolo economico all’interno del sinallagma contrattuale. Se un emolumento concorre ordinariamente alla remunerazione dell’attività svolta a bordo, se è percepito con carattere di stabilità e se risulta intrinsecamente connesso allo status professionale del marittimo, esso deve essere considerato parte integrante della retribuzione rilevante anche ai fini delle ferie. Tale impostazione assume un significato particolarmente pregnante nel settore marittimo, nel quale la frammentazione delle voci retributive rischia di offrire terreno fertile a interpretazioni riduttive della tutela, capaci di incidere in modo significativo sul livello complessivo di protezione del lavoratore.
Il dato di maggiore interesse della sentenza risiede, tuttavia, nel superamento dell’idea che la specialità del regime giuridico della gente di mare possa giustificare una compressione del contenuto sostanziale del diritto alle ferie retribuite. La Corte afferma, in modo coerente con i principi eurounitari, che la normativa settoriale non può mai tradursi in una tutela attenuata, poiché il nucleo essenziale del diritto è definito a livello sovraordinato e vincola l’interprete nazionale a una lettura conforme e sostanzialmente orientata. In altri termini, la peculiarità del lavoro marittimo non legittima una riduzione delle garanzie, ma impone, semmai, un’attenzione ancora maggiore alla funzione protettiva delle norme.
È su questo stesso terreno che la pronuncia della Cassazione consente di instaurare un dialogo diretto con esperienze maturate in ambito previdenziale, nelle quali il tema della corretta individuazione della retribuzione rilevante ha assunto un ruolo centrale.
In particolare, merita attenzione un contenzioso patrocinato dallo scrivente nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di malattia complementare spettante a un lavoratore marittimo con qualifica di direttore di macchina. Anche in tale vicenda, l’Istituto previdenziale aveva proceduto alla liquidazione della prestazione assumendo una nozione restrittiva di retribuzione giornaliera, escludendo dal computo voci economiche che, pur percepite in modo stabile e continuativo durante il periodo di imbarco, venivano ritenute estranee alla base di calcolo.
Il giudizio, definito in primo grado dal Tribunale di Livorno con sentenza n. 413/2024 e successivamente confermato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 306/2025, ha consentito di chiarire come l’indennità di malattia complementare debba essere parametrata alla retribuzione effettivamente goduta dal lavoratore nei trenta giorni antecedenti lo sbarco, senza possibilità per l’ente previdenziale di operare selezioni arbitrarie fondate su criteri meramente formali o su prassi amministrative interne.
L’impostazione difensiva adottata ha posto al centro il carattere strutturale e funzionale delle voci retributive escluse, dimostrando come la questione non fosse di natura meramente contabile, ma
eminentemente giuridica, attinente alla corretta qualificazione della retribuzione quale parametro di tutela.
In questo modo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che la funzione protettiva della prestazione previdenziale non può essere svuotata attraverso una riduzione artificiosa della base di calcolo. Il parallelismo con la fattispecie esaminata dalla Cassazione appare, dunque, tutt’altro che casuale. In entrambe le vicende emerge con forza un medesimo principio di fondo: quando la retribuzione assume il ruolo di parametro per l’attuazione di diritti fondamentali – che si tratti del diritto al riposo annuale o della tutela contro il rischio della malattia – essa deve essere ricostruita in modo sostanziale, tenendo conto della reale dinamica economica del rapporto di lavoro marittimo.
Ogni interpretazione che consenta di scomporre artificiosamente il trattamento economico, isolando alcune voci e neutralizzandone altre, finisce per tradire la funzione della tutela e per trasformare il diritto in una garanzia meramente nominale.
L’esperienza processuale maturata in tale contesto mostra, inoltre, come l’insistenza sul criterio della retribuzione effettiva abbia consentito di orientare anche l’istruttoria tecnica verso una lettura
maggiormente aderente alla funzione della prestazione previdenziale. Ciò conferma come il tema della retribuzione, soprattutto nel lavoro marittimo, non possa essere relegato a una dimensione tecnico-amministrativa, ma debba essere affrontato come questione centrale di diritto del lavoro e della navigazione, nella quale si intrecciano profili economici, organizzativi e di tutela della persona.
In tale quadro, assume un ruolo di crescente rilievo quello delle organizzazioni sindacali del settore marittimo, chiamate a presidiare in via preventiva e sistemica l’effettività delle tutele lavoristiche. La complessità delle strutture retributive del lavoro a bordo rende, infatti, la sede collettiva un luogo privilegiato per la razionalizzazione delle voci economiche e per la costruzione di assetti retributivi coerenti con i principi costituzionali ed eurounitari. Un’azione sindacale consapevole di tali profili può contribuire a ridurre l’area del conflitto giudiziario, favorendo una maggiore trasparenza e prevedibilità delle tutele, pur senza escludere il ruolo fisiologico della giurisdizione quale strumento di garanzia ultima.
Considerazioni conclusive e prospettive future
La pronuncia della Cassazione e le decisioni di merito richiamate delineano uno scenario destinato ad avere ricadute significative sul futuro del contenzioso lavoristico e previdenziale. La progressiva affermazione di una nozione sostanziale di retribuzione riduce gli spazi per interpretazioni amministrative restrittive e impone una revisione critica delle prassi applicative consolidate, soprattutto in settori caratterizzati da strutture retributive complesse come quello marittimo.
È prevedibile che tale orientamento alimenti nuovi fronti di contenzioso, non solo in materia di ferie e malattia, ma anche con riferimento ad altre prestazioni ancorate alla retribuzione di riferimento, dalle indennità sostitutive ai trattamenti previdenziali differiti.
In questa prospettiva, appare destinato a rafforzarsi soprattutto il ruolo delle organizzazioni sindacali, quali soggetti collettivi chiamati a presidiare in via preventiva e sistemica l’effettività delle tutele lavoristiche, non solo attraverso la contrattazione collettiva, ma anche mediante l’elaborazione di prassi interpretative coerenti con i principi eurounitari e costituzionali in materia di retribuzione.
La giurisprudenza più recente mostra come il contenzioso giudiziario finisca spesso per supplire a carenze di chiarezza o di uniformità applicativa, ma è nella sede collettiva che il principio della retribuzione effettiva può trovare una stabilizzazione strutturale, idonea a ridurre il ricorso alla tutela ex post.
In tale quadro, l’arresto della Suprema Corte non rappresenta un punto di approdo definitivo, bensì una tappa significativa di un percorso evolutivo ancora aperto, nel quale il concetto di retribuzione si conferma terreno privilegiato di confronto tra diritto del lavoro, dinamiche economiche e giustizia sociale.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI




