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Impatti sulle imprese del settore marittimo dal nuovo regime sanzionatorio UE

Confitarma mette in guardia le imprese associate a proposito dell’adeguatezza dei propri presìdi di controllo interno alla luce dei nuovi profili di responsabilità penale, anche colposa

di Redazione SHIPPING ITALY
21 Gennaio 2026
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Con il Decreto legislativo 211/2025 adottato dal Governo italiano in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale questo mese l’Italia ha rafforzato in modo significativo il sistema sanzionatorio applicabile alla violazione dei regimi di sanzioni dell’Unione europea, con rilevanti ricadute operative anche per il settore marittimo.

Lo evidenzia Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) in una circolare destinata ai propri associati nella quale si precisa che il decreto interviene in particolare sulle violazioni dei divieti e degli obblighi introdotti dalle misure restrittive UE (quali congelamento di fondi e risorse economiche, restrizioni finanziarie e commerciali, divieti di importazione, esportazione, intermediazione, trasporto e prestazione di servizi) qualificandole come “reati europei” e armonizzando le relative sanzioni a livello comunitario.

La comunicazione elenca quattro principali novità: “Rilevanza penale di condotte finora sanzionate in via amministrativa (messa a disposizione o mancato congelamento di fondi e risorse a soggetti designati; operazioni commerciali e finanziarie vietate; import/export, intermediazione e assistenza tecnica in violazione delle sanzioni UE); Inasprimento delle pene: reclusione fino a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro per le principali fattispecie di reato; Introduzione del reato colposo (colpa grave) per operazioni su beni militari o a duplice uso, punito con la reclusione fino a 3 anni; Centralità dell’autorizzazione: il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dall’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente integra fattispecie di reato”.

Questi i profili di maggiore rilievo per il settore marittimo: “Responsabilità penale e in relazione al D.lgs. 231/2001 per operazioni di trasporto, intermediazione, brokeraggio, assicurazione e servizi connessi; Necessità di verifiche rafforzate su controparti, rotte e operazioni commerciali, nonché sui flussi finanziari e sulla corretta classificazione dei beni e dei servizi oggetto di trasporto, intermediazione o assicurazione; Rilevanza sanzionatoria anche in assenza di dolo qualora le violazioni derivino da colpa grave o carenze nelle procedure interne di controllo e compliance”.

In tale contesto Confitarma raccomanda alle imprese associate di valutare “l’adeguatezza dei propri presìdi di controllo interno alla luce dei nuovi profili di responsabilità penale, anche colposa, e dell’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, aggiornando il Modello 231, rafforzando i programmi di compliance in materia di sanzioni UE e potenziando le procedure di screening delle controparti e di monitoraggio delle operazioni”.

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