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Registro Internazionale delle navi: Italia inadempiente su una condizione posta dall’Ue

Il Governo non ha ancora provveduto a rimuovere l’esenzione fiscale per i redditi dei marittimi imbarcati su navi di bandiera comunitaria, violando le condizioni per il rinnovo del regime

di Redazione SHIPPING ITALY
22 Gennaio 2026
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Italian merchant fleet flag NC (3)

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello di un marittimo ha evidenziato come l’Italia non abbia ad oggi ancora provveduto a una delle condizioni richieste dalla Commissione Europea per la recente proroga al 2033 dell’autorizzazione del regime del Registro Internazionale delle navi.

L’Agenzia, infatti, ha confermato che i redditi versati ai marittimi fiscalmente residenti in Italia impiegati per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi a bordo di navi battenti bandiera straniera (comprese quelle battenti bandiera dell’Ue/del See) continuano a essere esclusi dalla tassazione in Italia.

Una previsione che, spiegava la Commissione la scorsa primavera nella notifica della proroga, “interferisce oggettivamente con l’operatività del regime. Nella misura in cui il credito d’imposta di cui gli armatori possono beneficiare corrisponde alla ritenuta alla fonte sui redditi dei marittimi e ipotizzando che tutte le altre condizioni siano soddisfatte, l’esclusione dall’imposta sul reddito dei marittimi impedisce di fatto agli armatori che utilizzano navi battenti bandiera dell’UE/del SEE (diversa dalla bandiera italiana) di accedere al credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997, quale modificato da ultimo”.

In sostanza l’esenzione, che vale se un marittimo imbarca su una nave straniera, ma non se lo stesso marittimo imbarca, per lo stesso periodo di tempo, sulla stessa nave qualora essa sia in bandiera italiana, si traduce nella possibilità, coeteris paribus, di avere un credito di imposta maggiore scegliendo la bandiera italiana invece di quella comunitaria (ovviamente nel caso di iscrizione al Registro Internazionale).

Una disparità inaccettabile per Bruxelles, tanto che, si legge ancora nella notifica, le autorità italiane si erano “impegnate a consentire agli armatori che utilizzano navi battenti bandiera di un altro Stato dell’UE/del SEE di beneficiare del credito d’imposta, modificando la normativa nazionale, al più tardi entro il 31 dicembre 2025, attraverso l’applicazione del medesimo trattamento fiscale previsto dalla normativa fiscale per i redditi percepiti dai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana anche ai redditi percepiti dai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera di un altro Stato dell’UE/del SEE adibite a traffici commerciali internazionali”.

Come visto, però, ciò non è avvenuto entro il termine, rendendo l’Italia soggetta ad avvio di procedura d’infrazione e mettendo potenzialmente a rischio il Registro Internazionale. Tanto che, ha spiegato l’associazione confindustriale degli armatori in una nota, “Confitarma non ha mancato di sollevare nelle sedi opportune il tema della rapida finalizzazione della norma, con riguardo alla quale le autorità italiane hanno assunto un impegno nei confronti della Commissione, anche per evitare potenziali rischi di ripercussioni dell’attuale inadempienza sul risultato positivo, da poco raggiunto, di rinnovo dell’autorizzazione comunitaria del regime del Registro Internazionale”.

Da Assarmatori e Federagenti nessun commento sul tema.

A.M.

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