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Nuova pronuncia della Cassazione: su origine doganale conta sostanza e non la forma

“Una pronuncia destinata a fare scuola e ad avere effetti concreti su numerose aziende italiane ed europee” secondo lo Studio Armella & Associati

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
24 Aprile 2026
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Augusta container Dogane

“Una pronuncia destinata a fare scuola e ad avere effetti concreti su numerose aziende italiane ed europee”. Così lo Studio Armella & Associati, che l’ha ottenuta, ha descritto una recente decisione della Corte di Cassazione in materia di origine doganale. Secondo il pronunciamento, non è sufficiente un criterio formale – come il cambio di voce tariffaria – per stabilirla, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.

Il caso riguardava in particolare la lavorazione a freddo dei tubi in acciaio, che secondo la Corte costituisce una trasformazione sostanziale, idonea ad attribuire una nuova origine doganale al prodotto.

Secondo lo Studio, un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’Olaf, ovvero l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, da cui erano scaturiti numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane nei confronti di imprese del settore.

In particolare con la sentenza la Cassazione afferma “la prevalenza del criterio sostanziale su quello formale, riconoscendo pieno valore alle trasformazioni industriali effettivamente realizzate”, tra cui appunto la lavorazione a freddo.

“Una delle novità più significative della sentenza è il ribaltamento del dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale”, spiega Sara Armella, titolare dello Studio. “La decisione della Corte di Cassazione afferma infatti che, anche se la lavorazione non corrisponde alle previsioni dell’allegato 22-01 del Regolamento delegato 2246/2025 della Commissione europea, occorre guardare alla sostanza: se la lavorazione eseguita in India è irreversibile, allora il prodotto deve considerarsi di origine indiana”.

Secondo lo studio, la portata della sentenza andrà al di là del caso specifico, potendo incidere molti procedimenti analoghi ancora pendenti. “Siamo molto soddisfatti per il risultato – conclude Armella – frutto di un’attività difensiva articolata e di un’approfondita analisi della normativa europea. La pronuncia si propone come un punto di riferimento per operatori e interpreti del diritto doganale”.

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