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Il Governo italiano prova a mettersi in regola sul Registro Internazionale

Emendamento di maggioranza al Dl Fiscale per tassare i redditi dei marittimi imbarcati su navi Ue/See e consentire il credito d’imposta agli armatori

di Andrea Moizo
13 Maggio 2026
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Bandiera Marina Mercantile italiana

Con oltre sei mesi di ritardo l’Italia potrebbe presto rendersi adempiente anche rispetto all’ultima delle condizioni poste dalla Commissione Europea per la proroga dell’autorizzazione del regime del Registro Internazionale delle navi.

Come rivelato da SHIPPING ITALY alcuni mesi fa, il nostro paese alla scadenza del 31 dicembre 2025 non aveva ottemperato all’impegno di estendere ai marittimi residenti in Italia e imbarcati su navi battenti bandiere dell’Unione Europea o del See (Spazio economico europeo) e iscritte nell’elenco delle navi ammesse ai benefici del Registro Internazionale quanto previsto, a livello di tassazione dei redditi, per i marittimi residenti in Italia e imbarcati su navi battenti bandiera italiana e iscritte in Registro Internazionale.

Una mancanza che comporta un vantaggio fiscale per le imprese armatrici di navi battenti bandiera italiana rispetto a quelle con bandiera Ue/See, incompatibile con l’autorizzazione al Registro. Oggi infatti una legge del 2001 prevede che non siano calcolati nell’imponibile i redditi di un residente italiano derivanti dall’imbarco (superiore a 183 giorni nell’anno solare) su navi battenti una qualsivoglia bandiera estera. I redditi dei marittimi residenti imbarcati su navi con bandiera italiana sono invece soggetti a normale tassazione Irpef, tassazione che genera un equivalente credito fiscale per l’armatore/datore qualora la nave sia iscritta in Registro Internazionale. Coeteris paribus, cioè, la bandiera italiana in Registro Internazionale risulta più conveniente delle altre europee.

Con l’approvazione ieri di un emendamento di maggioranza al Decreto Fiscale, oggetto dell’esame, nell’ambito dell’iter di conversione, della sesta commissione del Senato, il problema potrebbe essere risolto, anche se in maniera piuttosto articolata. Il testo approvato, infatti, elimina tout court l’esenzione dell’imponibilità dei redditi dei marittimi imbarcati su navi estere prevista dalla legge del 2001, ma la reintroduce direttamente nel Testo Unico delle imposte sui redditi del 1986 solo per coloro che imbarchino su navi estere non ricomprese nell’apposito elenco del Registro Internazionale. Se l’emendamento diverrà legge, quindi, anche una nave battente bandiera maltese e iscritta al RI italiano (perché avente i requisiti, cioè la stabile organizzazione in Italia dell’armatore) beneficerà di un credito d’imposta di cui ad oggi non può beneficiare (ma dovrà rispettare le prescrizioni in termini di composizione dell’equipaggio previste per le navi iscritte nel RI italiano).

Finora non risulta che Bruxelles avesse adottato provvedimenti nei confronti dell’inadempienza italiana ma, se l’emendamento resisterà fino al termine del percorso di conversione del Dl Fiscale, il rischio che la Commissione Europea metta in discussione la prosecuzione del regime fiscale caro all’armamento italiano dovrebbe essere definitivamente scongiurato.

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