Il porto di Bari punta a fine 2026 per il cold ironing
Il Consiglio di Stato valida la decisione dell’Adsp di procedere con l’opera malgrado l’annullamento dell’aggiudicazione

Anche per il Consiglio di Stato la preferenza va “all’esigenza pubblica legata alla più celere realizzazione dell’opera”.
Stiamo parlando della realizzazione dell’impianto di cold ironing nel porto di Bari, oggetto di un contenzioso che aveva visto soccombere in primo grado l’Autorità di sistema portuale pugliese, innestandosi su un percorso già caratterizzato da ritardi legati a problematiche tecniche. Ma dopo la sentenza del Tar, il presidente Francesco Mastro era stato netto con SHIPPING ITALY, rivendicando subito la volontà di procedere malgrado l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto da 22,9 milioni di euro al raggruppamento guidato da Consorzio Stabile Cantiere Italia e Acreide.
Detto fatto, circa un mese fa Mastro, sulla base della disamina giuridica del caso e della sentenza, che non aveva espressamente annullato il contratto con l’aggiudicatario, ne aveva confermato gli effetti, “ritenendo – si legge nella relativa determina – non sussistenti e comunque recessivi rispetto alla tutela dell’interesse pubblico, sotteso al completamento dell’opera, e risultante dall’avanzato stato dei lavori, i presupposti per sospendere l’esecuzione del contratto e/o disporre nell’immediato ed in costanza del giudizio di appello, diverse determinazioni in merito agli esiti della gara”.
In ballo, si leggeva fra le righe del documento, c’era il finanziamento ministeriale del Programma di Azione e Coesione complementare al Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020, decisivo per l’appalto da concludere entro fine anno, nonché gli ‘avvertimenti’ dell’aggiudicatario, inerenti da una parte il risarcimento di quanto già speso (in particolare un ordine di carpenteria metallica da 1,7 milioni di euro) e dall’altra la tempistica stretta per l’esecuzione dei lavori per “acquisire le relative forniture in tempo utile per il completamento dei lavori, calendarizzato per il 31.12.2026”.
Da cui la decisione di proseguire il contratto, anche a fronte del rischio, qualora la sentenza di primo grado fosse confermata in appello, di risarcire anche per equivalente il consorzio classificatosi secondo per l’errore commesso – secondo il Tar della Puglia – dall’Adsp in sede di fara. Una decisione ora corroborata dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’istanza cautelare dell’Adsp sospendendo la sentenza, “tenuto pure conto della possibilità di accordare la tutela risarcitoria (anche per equivalente)” al raggruppamento piazzatosi secondo. Decisiva
A.M.
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