Caso Genoa Port Terminal: Spinelli e Adsp soccombenti in Consiglio di Stato
Inammissibili i ricorsi per revocazione della sentenza che un anno fa annullò la concessione del terminalista genovese (nel frattempo rinnovata e reimpugnata da Psa Sech)
Altra sconfitta per Spinelli e Autorità di sistema portuale di Genova, che avevano autonomamente tentato di ricorrere per revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che oltre un anno fa annullò la concessione del Genoa Port Terminal (51% Spininvest e 49% Hapag Lloyd).
Il motivo del contendere ruotava attorno al fatto che “Spinelli s.r.l. svolgesse prevalentemente operazioni portuali per traffici ‘full container’, sebbene il suo terminal fosse compreso nell’ambito S3, la cui funzione caratterizzante è ‘C2 – operazioni portuali relative alle merci convenzionali’ (cosiddetta ‘multipurpose’) e nel quale la funzione C1 (c.d. ‘full container’) è contemplata ‘semplicemente quale funzione ammessa’.”
Ora è emerso (pur essendo la sentenza dello scorso giungo ma appena pubblicata) “che quel Collegio, sulla base di una corretta rappresentazione del fatto e della complessiva vicenda oggetto di causa, ha solo dato un’interpretazione differente rispetto a quella prospettata dalle appellate, odierne ricorrenti in revocazione, ed ha quindi ritenuto illegittimo l’atto concessorio perché non coerente con il piano portuale (in quanto il primo autorizzava lo svolgimento prevalente di un terminal full container in ambito multipurpose, a fronte di un piano portuale che distingueva chiaramente questo genere di funzioni e localizzava altrove, nello scalo, i poli destinati ai contenitori)”.
“Detta interpretazione – si legge – non può essere censurata quale errore di fatto, né dar luogo alla revocazione della sentenza: rimedio che non costituisce un ‘terzo grado di giudizio’ che consenta di rimettere in discussione il decisum del giudice e coinvolgere nuovamente la sua attività valutativa (…). Lo strumento – di per sé eccezionale – della revocazione della sentenza non può essere infatti utilizzato per suscitare un’inammissibile rivalutazione della res controversa”.
Il pronunciamento non dovrebbe avere effetti pratici immediati, poiché Genoa Port Terminal si è vista rinnovare a settembre la concessione su basi differenti: prevalenza di movimentazione di merci varie rispetto a container, con l’Adsp che ha interpretato il concetto di prevalenza su base areale in piazzale (invece che quantitativa). Il rispetto del Piano Regolatore Portuale sarà cioè garantito dal fatto che la superficie dedicata alle merci varie sarà maggiore di quella dedicata ai container.
Psa Sech, che aveva dato origine al contenzioso impugnando la concessione rinnovata a Genoa Port Terminal nel marzo 2018, ha impugnato anche quest’ultimo atto. Da capire se la sentenza sulla revocazione possa in qualche modo influire su questo ulteriore futuro giudizio.
A.M.
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