Si restringe la detassabilità dei redditi dei marittimi
Secondo lo Studio Tributario Deloitte una recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate ridurrebbe il perimetro dell’esclusione Irpef di quanto ottenuto per imbarchi su navi estere
La recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate sull’imponibilità dei redditi maturati dai marittimi per l’imbarco su navi di bandiera estera ha conseguenze significative in tema di Registro Internazionale, come raccontato da SHIPPING ITALY, ma non si tratta dell’unico cascame.
Lo hanno segnalato dalle colonne de Il Sole 24 Ore i fiscalisti dello Studio Tributario Deloitte Stefano Basso e Cristoforo Kielland, evidenziando come la risposta dell’Agenzia segnerebbe un mutato orientamento nell’interpretazione della normativa in base a cui per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera va escluso “dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi”.
L’Agenzia ha negato al marittimo interpellante la detassabilità per un periodo di imbarco di 176 giorni avvenuto dal 4.5.2024 al 26.10.2024, malgrado la presenza di un altro imbarco avvenuto dal 14.6.2023 al 28.11.2023. Secondo Basso e Kielland “l’integrale irrilevanza dell’imbarco del 2023 sembrerebbe intendersi motivata dal fatto che lo stesso non ricade, nemmeno parzialmente, nell’anno solare 2024. Questa lettura introduce una discriminazione difficilmente giustificabile, non coerente con la ratio della norma”.
Ratio che risiederebbe nei “princìpi di “non continuità” e di “mobilità della finestra temporale di monitoraggio dei giorni”, per cui rispettivamente “il periodo di computo dei giorni non necessariamente deve risultare continuativo e l’espressione ‘nell’arco di dodici mesi’ va intesa quale riferimento non al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero che il contratto di lavoro può anche prevedere in un periodo a cavallo di due anni solari”.
Sicché, concludono gli specialisti di Deloitte, “c’è da chiedersi se, in questa prospettiva, in presenza di periodi a cavallo rilevino unicamente i giorni ricadenti nell’esercizio in esame. Il che confermerebbe tuttavia la totale negazione della mobilità della finestra temporale, in aperto contrasto con la norma”. Ma in Basso e Kielland “desta soprattutto perplessità il superamento di fatto di un principio ben consolidato ed espressamente sancito dalla circolare 207/E/2000 in un passaggio chiaro e aderente al dato normativo: «è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi»”, a prescindere dal fatto che tale periodo sia a cavallo di due diversi anni. Un superamento che “apre un inatteso scenario di incertezza meritevole forse di ulteriori attenzioni”.
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