Sulle concessioni portuali Adsp e Assoporti al Tar contro l’Authority dei Trasporti
Adsp di Genova e Bari guidano la fronda di porti e associazioni per tentare di stoppare l’intervento del Garante in materia

Lo Stato contro lo Stato: anche due Autorità di sistema portuale (Genova e Bari), nonché l’associazione di categoria Assoporti ad adiuvandum, hanno depositato nelle scorse settimane un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte contro l’ultimo intervento dell’Autorità di regolazione dei trasporti in materia portuale.
Si tratta della revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale emanate nel 2018, con cui lo scorso dicembre il garante con sede a Torino è intervenuto a rifinire il quadro regolatorio in materia di concessioni ex articolo 18 della legge portuale ed ex art. 36 del Codice della navigazione, definito nel frattempo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col regolamento di fine 2022 e le linee guida della primavera 2023.
Matteo Paroli, numero uno dell’Adsp genovese, ha mantenuto il riserbo – “le motivazioni saranno esplicitate nel nostro ricorso” – mentre uno dei due legali incaricati (Ugo Patroni Griffi, ex presidente dell’Adsp barese; l’altro è Stefano Zunarelli) ha spiegato: “Art s’è autoconferita un potere di conformazione generale e vincolante dell’intera disciplina concessoria in ambito portuale. Anziché limitarsi a definire metodologie e criteri a presidio dell’accesso non discriminatorio, ha introdotto un vero e proprio ‘quarto livello’ regolatorio (oltre l. 84/94, Codice della navigazione e regolamenti Mit), che ridisegna durata, canoni, Pef, impegni concessori e flussi informativi. Non è dimostrata la necessità e idoneità delle prescrizioni rispetto agli obiettivi perseguiti, né è svolta una reale valutazione di alternative meno restrittive”.
Non solo, ha proseguito Patroni Griffi: “La delibera impugnata sposta il baricentro dalla regolazione dell’accesso alla pianificazione sostanziale dei modelli di business dei concessionari, della distribuzione dei traffici, della struttura dei mercati e persino delle condizioni per la sospensione o revoca delle concessioni. E le sue misure eccedono i margini di intervento consentiti dal regolamento europeo. La delibera inoltre tende ad attrarre indebitamente nel proprio ambito applicativo ogni concessione ex art. 36 cod. nav. insistente nell’area portuale, anche quando non funzionalmente collegata all’accesso all’infrastruttura portuale in senso proprio. Da ultimo una potestà regolatoria tanto ampia da conformare integralmente i rapporti concessori (durata, canoni, Pef, qualificazione dei servizi come Sieg, infrastrutture essenziali), potrebbe configurare profili di contrasto con gli artt. 23 e 97 della Costituzione”.
Il ricorso a legali esterni deriva presumibilmente dalla considerazione che l’Avvocatura di Stato difenderà l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, tanto più che resta da capire se e come si costituirà il Minitero delle Infarstrutture e dei Trasporti, che dagli atti del Tar del Piemonte risulta fra i controinteressati. Certamente sul medesimo fronte delle Adsp le numerose sigle associative (o le imprese) che hanno impugnato, anche in autonomia in alcuni casi, gli stessi atti: Ancip, Confitarma, Confindustria, Assologistica, Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Alis, Impresa Portuale Metropolitana Spa, Assoporti, Assarmatori, Assiterminal.
Il quid, anche per le associazioni, sarebbero le sovrapposizioni che la regolazione di Art causerebbe nel processo concessorio, fonte di inghippi e lungaggini temporali, anche se, anonimamente, un esponente del cluster si dice “pessimista sul ricorso. Il tema della confusione e della superfetazione normativo-burocratica è reale, ma è Bruxelles ad aver chiarito come le Adsp debbano essere considerate similmente ad imprese, non debbano occuparsi di regolazione e non possano quindi vantare prerogative sulla definizione dei criteri concessori. Che lo faccia l’Art è quindi naturale conseguenza di ciò…”.
A.M.
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