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Economia

Parzialmente accolte le istanze di Confitarma e Assarmatori su concordati e procedure fallimentari

Il decreto legge per il credito alle imprese (ribattezzato Decreto Credito) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale la notte scorsa. Le misure contenute sono quindi entrate in vigore a partire da oggi 9 aprile. Il provvedimento è composto da 43 articoli suddivisi in sei capitoli: misure di accesso al credito per le imprese; misure urgenti per […]

di Nicola Capuzzo
9 Aprile 2020
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Mario Mattioli (Confitarma) e Stefano Messina (Assarmatori)

Il decreto legge per il credito alle imprese (ribattezzato Decreto Credito) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale la notte scorsa. Le misure contenute sono quindi entrate in vigore a partire da oggi 9 aprile. Il provvedimento è composto da 43 articoli suddivisi in sei capitoli: misure di accesso al credito per le imprese; misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19; disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; misure fiscali e contabili; disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali; disposizioni in materia di salute e lavoro.

Una prima novità è che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza slitta al primo settembre 2021. Stop anche alle norme sulla messa in liquidazione delle imprese a causa della perdita di capitale dovuta all’emergenza coronavirus per tutto il 2020. La norma è volta a “evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa” si legge nella relazione tecnica allegata al decreto.
Una delle misure che più interessano le società armatoriali italiane è quella che concede sei mesi in più alle aziende per rispettare i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione omologati con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. L’intervento normativo ”si rende necessario al fine di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico” spiega sempre la relazione tecnica.
Oltre a ciò il Decreto Credito sospende fino al 30 giugno i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza presentati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 definendoli “improcedibili”. L’unica eccezione riguarda i casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi. Le norme, si legge sempre nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, “sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica, a evitare procedure viziate da fattori estranei all’operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti e interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza”.
Per quanto riguarda nello specifico il rapporto con le banche, la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) nelle scorse settimane aveva chiesto al Governo la “sospensione relativa a qualsiasi atto processuale, comunicazione, adempimento inerenti a procedure ex art. 161 e 182/bis Legge Fallimentare, giustificata con l’impossibilità di rispettare i termini previsti dalla legge stante il processo di revisione dei piani e la difficoltà di elaborazione degli stessi”. Invocata anche una “moratoria a standstill di 18 mesi su tutte le esposizioni finanziarie sterilizzando la possibilità di accelerazione e altri rimedi dei finanziatori”. Confitarma aveva poi segnalato di essersi “attivata con l’Abi (Associazione delle banche italiane) al fine di adottare uno schema che preveda una ‘cristallizzazione’ (forbearance) degli attuali accordi in essere ai sensi dell’art. 67 della Legge Fallimentare (accordi di ristrutturazione del debito) per la durata di 18 mesi e un altro che consenta alle imprese del settore le cui posizioni non sono classificate tra gli Npl/Utp il diritto di estensione degli attuali finanziamenti ipotecari fino a un massimo del 100% della durata residua degli stessi (compatibilmente con la validità delle garanzie sottostanti).
Assarmatori a sua volta aveva invece chiesto al Governo di “estendere alle aziende del comparto marittimo, oggi non rientranti tra quelle beneficiarie dei dispositivi previsti dall’art. 57 del DPCM 17 marzo 2020 ma comunque colpite dall’emergenza epidemiologica, le misure di supporto alla liquidità mediante i meccanismi di garanzia previsti dallo stesso art. 57 del DPCM 17 marzo 2020, n. 18, vigilando affinché́ gli istituti di credito adottino – con altrettanta urgenza – le procedure volte all’effettiva erogazione degli strumenti finanziari ivi contemplati e necessari a supportare la continuità̀ operativa delle medesime, prevedendo le opportune moratorie relativamente ai rapporti finanziari in essere affinché́ il ricorso alle nuove necessitate linee di credito non determinino inadempienza degli impegni contrattuali assunti in precedenza”.
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