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Ulteriore (auspicabile) piccolo passo verso la digitalizzazione del ciclo delle operazioni portuali

Contributo a cura di avv. Carlo Solari e avv. Davide Magnolia *  * Lca Studio Legale    Il 6 luglio scorso, l’iter di conversione in legge del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) è approdato all’esame dell’Aula alla Camera dei Deputati a conclusione dei lavori in sede referente della V Commissione Bilancio. […]

di Nicola Capuzzo
8 Luglio 2020
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Contributo a cura di avv. Carlo Solari e avv. Davide Magnolia * 

* Lca Studio Legale 

 

Il 6 luglio scorso, l’iter di conversione in legge del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) è approdato all’esame dell’Aula alla Camera dei Deputati a conclusione dei lavori in sede referente della V Commissione Bilancio.

In Commissione sono stati approvati alcuni emendamenti di rilievo per il settore marittimo e portuale.

Riteniamo utile segnalare e fare qualche considerazione in merito agli emendamenti approvati 199.1 (Pastorino)/199.43 (Paita) che delineano rilevanti novità in tema di digitalizzazione delle operazioni portuali.

I due emendamenti che verranno sottoposti all’Aula vanno tra l’altro a innestare all’interno dell’art. 199 del Decreto Rilancio (rubricato Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi) il nuovo comma 8 ter.

Tale comma prevede che “Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti dall’emergenza da Covid-19, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in forma originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia della salute a seguito dell’emergenza da Covid-19.”

La disposizione, apparentemente, ha una portata dirompente visto l’ampio campo di applicazione posto che:

  1. va ad interessare tutti i documenti legati al ciclo delle operazioni portuali a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che ha formato il documento ovvero del destinatario dello stesso;
  2. in via generale, è destinata a operare “in deroga alle disposizione vigenti o agli usi commerciali di piazza”.

D’altro canto, per valutare correttamente la portata dell’emendamento, occorre tenere in debito conto la funzione “di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo delle operazioni portuali” assegnata all’emendamento.

Fatte queste premesse, sottoponiamo alcune brevi riflessioni su come tale emendamento potrebbe incidere sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sia in quelli tra i privati.

Nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni, ci pare che la disposizione possa essere interpretata nel senso che tutta la documentazione a corredo di istanze o dichiarazioni formate dai privati e destinate alla P.A. possano essere trasmesse in via telematica tramite invio di copie informatiche.

Per quanto riguarda, invece, le istanze e, in generale, le dichiarazioni dei privati destinate alla P.A. e relative al ciclo delle operazioni portuali, appare più difficile che le stesse vengano inviate (o accettate) telematicamente mediate semplice inoltro di copia informatica.

Appare più ragionevole ritenere che per tali atti le P.A. richiederanno agli interessati il deposito in originale. Qualora gli originali di tali atti siano formati su supporto cartaceo, gli stessi potranno essere depositati telematicamente tramite “idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia della salute a seguito dell’emergenza da Covid-19.”

Sul punto la formulazione dell’emendamento non individua con precisione né cosa si intenda per idonee forme digitali di autenticazione né quali siano le disposizioni vigenti di riferimento.

Ciò detto, in via di prima analisi, può essere utile fare riferimento alle recenti Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con determinazione n. 157 del 23 marzo 2020 e contenenti le regole tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti ai sensi dell’art. 20 CAD.

D’altra parte, a valle dell’eventuale approvazione dell’emendamento in parola, occorrerà confrontarsi con le prassi che ciascuna amministrazione interessata riterrà di adottare in merito.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra privati, i potenziali effetti dell’emendamento appaiono ben più significativi soprattutto con riferimento al tema dei titoli di credito.

La questione è vieppiù delicata in relazione a quel particolare titolo di credito che è la polizza di carico.

L’emendamento, infatti, sembrerebbe consentire al possessore della polizza di carico cartacea di richiedere al vettore la consegna della merce dietro (semplice) presentazione di copia digitale autenticata della polizza stessa.

Peraltro, non sembra neppure possibile per il vettore subordinare la consegna delle merci alla presentazione della consueta letter of indemnity posto che la disposizione espressamente deroga agli usi commerciali di piazza.

Sul punto, il sistema desta qualche preoccupazione laddove, di fatto, va potenzialmente a moltiplicare il numero delle polizze che potrebbero essere presentate al vettore aumentando i rischi (e diminuendo le cautele) in capo a quest’ultimo.

Sotto tale profilo, sono senz’altro auspicabili correttivi durante l’esame d’Aula.

Nel complesso l’intervento risulta apprezzabile per l’intento di accelerare la digitalizzazione anche nel settore portuale. La disposizione, però, così come formulata si presta a delle zone grigie che potrebbero determinare non poche incertezze nell’esercizio quotidiano della pratica mercantile.

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