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Moby e Msc soccombono contro Grimaldi per il traffico ro-pax nel porto di Livorno

Porto Livorno 2000 non èl’unico terminal nello scalo labronico autorizzato all’imbarco e sbarco di passeggeri dalle navi. Lo ha stabilito in primo grado il Tar della Toscana con una sentenza appena pubblicata che ha sancito come il ricorso presentato contro Sintermar Darsena Toscana (joint venture fra il Gruppo Grimaldi e Terminal Darsena Toscana) nel 2019 […]

di Nicola Capuzzo
10 Novembre 2020
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Traghetto Grimaldi a Livorno

Porto Livorno 2000 non èl’unico terminal nello scalo labronico autorizzato all’imbarco e sbarco di passeggeri dalle navi. Lo ha stabilito in primo grado il Tar della Toscana con una sentenza appena pubblicata che ha sancito come il ricorso presentato contro Sintermar Darsena Toscana (joint venture fra il Gruppo Grimaldi e Terminal Darsena Toscana) nel 2019 debba essere respinto.

La società controllata da Moby e partecipata da Msc aveva promosso un ricorso contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per contestare la concessione demaniale rilasciata “nel Porto di Livorno per realizzazione terminal ‘traffici ro/ro e ro /pax’ Radice Sponda Ovest Darsena Toscana”. Più precisamente si parla “dell’utilizzazione delle banchine 14/E poppiero, 14/F e 14/G, nonché delle aree demaniali marittime retrostanti” destinare “all’espletamento del servizio di imbarco/sbarco merci e passeggeri, nonché per la movimentazione ed il parcheggio di trailers”.

La port authority toscana a fine 2018 aveva chiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per valutare se il servizio passeggeri potesse essere svolto anche da operatori abilitati all’esercizio di operazioni portuali ex art. 16 della legge n. 84 del 1994 e concessionari di aree demaniali con conseguente risposta positiva.

Porto Livorno 2000, oltre a contestare il fatto che il Piano Regolatore Portuale destina quelle aree a “Movimentazione e stoccaggio di contenitori” e “dunque nessun tipo di traffico passeggeri”, evidenziava “il pregiudizio che il provvedimento impugnato le arreca, con il consentire a una diversa società lo svolgimento del servizio di assistenza al traffico passeggeri nel porto di Livorno che è invece affidato alla Porto di Livorno 2000”.

Nella sentenza si legge: “Sostiene parte ricorrente (Porto Livorno 2000, ndr) di essere titolare di concessione del servizio assistenza passeggeri relativo all’intero ambito del porto di Livorno, che rientra tra i servizi di interesse generale, così che alla società ricorrente medesima spetta curare il servizio passeggeri ovunque attracchino navi passeggeri nel suddetto porto. In ragione di ciò essa afferma il proprio interesse a apporsi alla procedura di affidamento di cui al presente ricorso, la quale, per il tramite del rilascio di una concessione demaniale, porti ad affidare lo svolgimento del servizio passeggeri, di pertinenza della ricorrente, ad un operatore portuale autorizzato alle operazioni portuali di cui all’art. 16 della legge n. 84 del 1994. La procedura selettiva attivata, in altre parole, porterà ad individuare un operatore economico abilitato a gestire il servizio passeggeri in un’area demaniale determinata all’interno del porto di Livorno, quando detto servizio, nella prospettazione della ricorrente, è stato già aggiudicato alla Porto di Livorno 2000 per tutto l’ambito portuale. È implicito nel ragionamento di parte ricorrente che il servizio passeggeri nell’ambito portuale è ad essa affidato in termini esclusivi, così tale da non tollerare che altri operatori economici, pur negli ambiti delimitati dalle concessioni demaniali delle quali sono titolari, possano acquisire titolo per svolgere operazioni di imbarco sbarco passeggeri, al seguito delle auto o dei mezzi imbarcati (c.d. ro.ro.pax)”.

Una tesi che i giudici del tribunale amministrativo regionale infondata. Quello che segue è il passaggio forse più importante della sentenza: “La pretesa esclusività del servizio passeggeri ha necessità di essere suffragata da riscontri espliciti, stante la natura eccezionale che una siffatta privativa verrebbe ad avere rispetto alle regole concorrenziali con permeano anche il settore dei porti (Regolamento UE n. 352 del 2017). Tali riscontri non sono tuttavia rinvenibili nella concessione n. 116 del 2006 di cui è titolare la Porto di Livorno 2000 s.r.l.”. La concessione della stazione marittima controllata da Moby “ha ad oggetto (art. 1) ‘l’utilizzazione di aree demaniali marittime site nel porto di Livorno per una superficie complessiva di mq 70.086, comprensiva anche di manufatti e strutture’ allo scopo (art. 3) ‘di mantenere e gestire un terminal finalizzato al traffico di passeggeri e al traffico croceristico in transito per il porto di Livorno e servizi connessi’, senza tuttavia che vi sia alcun riferimento alla pretesa esclusività del traffico passeggeri nella sua totalità anche la di fuori dell’area demaniale indicata. Né riscontri sono rinvenibili nel Disciplinare della gara relativa alla scelta del socio di maggioranza della Porto di Livorno 2000 s.r.l.; anche in questo caso si indica (in particolare all’art. 6) il contenuto specifico della concessione del servizio di interesse generale ‘gestione della stazione marittima e servizio ai passeggeri’ (organizzazione degli spazi e della attività a favore dei passeggeri/croceristi nella stazione marittima, instradamento sottobordo dei passeggeri/croceristi, apprestamento e fornitura dei servizi ai passeggeri/croceristi quali servizio navetta, deposito bagagli, informazioni ecc.), senza tuttavia che si indichi in termini netti ed espliciti che si è in presenza di servizio riservato in esclusiva alla società medesima”.

Consegue da ciò, secondo i giudici “che le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ben possono essere svolte dall’operatore assegnatario della singola area di demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico ro-ro-pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna. Si tratta di conclusione che è peraltro conforme al parere del MIT del 17 dicembre 2018, versato in atti, il quale pure pone l’accento sul rilievo che ‘in mancanza di restrizioni espresse alla concorrenza, il libero mercato si presuppone’ e giunge alla conclusione che ‘il servizio reso dalla Porto di Livorno 2000 non è obbligatorio (né potrebbe esserlo in assenza di una norma primaria che lo consenta) con la conseguenza che gli utenti sono liberi di ricorrere o meno alla prestazioni offerte da tale società’. Conclusivamente, il ricorso r.g. n. 508 del 2019 deve essere respinto”.

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