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Le Regioni possono imporre tasse sulle concessioni delle Adsp

L’imposizione da parte di una Regione di una imposta a carico del titolare di una concessione terminalistica rilasciata da un’Autorità di Sistema Portuale è del tutto legittima. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione chiudendo un contenzioso avviato da Roma Cruise Terminal nel 2019, quando la Regione Lazio aveva emesso a suo carico un avviso […]

di Nicola Capuzzo
25 Ottobre 2021
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Roma Cruise Terminal Civitavecchia AM

L’imposizione da parte di una Regione di una imposta a carico del titolare di una concessione terminalistica rilasciata da un’Autorità di Sistema Portuale è del tutto legittima.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione chiudendo un contenzioso avviato da Roma Cruise Terminal nel 2019, quando la Regione Lazio aveva emesso a suo carico un avviso di accertamento e relative sanzioni in relazione all’anno 2014, ottenendo poi ragione sia innanzi la Commissione Tributaria Provinciale che innanzi quella Regionale.

Secondo il terminalista sarebbe stata da “escludere una competenza regionale su aree demaniali di rilevanza economica di preminente interesse statale come il porto di Civitavecchia”, tanto da chiedere di sollevare questione di costituzionalità sui commi della legge regionale che nel 2013 aveva istituito il tributo.

La Cassazione ha ricostruito come la legge delega sul federalismo fiscale del 2009 avesse “previsto accanto ai tributi ‘propri derivati’ e a quelli ‘addizionali’, i tributi ‘propri’, istituiti dalle leggi regionali, in relazione a presupposti non assoggettati ad imposizione erariale” e come un decreto legislativo attuativo della delega, nel 2011, avesse “previsto che, ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri, oltre agli altri tributi indicati dalla norma, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile”.

Ragion per cui, è la conclusione della Corte, “La Regione Lazio, nell’esercizio degli autonomi poteri di politica fiscale, invece di sopprimere il tributo dal quale lo Stato è receduto, lo ha fatto rivivere, attraverso una legge regionale. 2.10 Appare, quindi, rispettato il parametro della continenza atteso che l’imposta propria sulle concessioni demaniali: a) era già un tributo regionale derivato; b) si pone in correlazione con l’ambito territoriale di applicazione, c) ha ad oggetto una materia ricompresa nell’elencazione delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni”.

A quest’ultimo proposito, rigettata anche la tesi di Rct secondo cui una recente sentenza proprio della Cassazione “avrebbe sancito la competenza esclusiva statale nei porti, sede della Autorità di Sistema Portuale, estromettendo tout court ogni intervento di natura legislativo e amministrativo delle Regioni. Da una attenta lettura della motivazione della sentenza si evince, al contrario, che i giudici di legittimità hanno ribadito, seguendo un orientamento già espresso da altre pronunce (cfr. tra le tante Corte Cost. nr 261/2015), la natura ‘concorrente’ della legislazione regionale in materia di porti e aeroporti civili”.

Legittimo quindi che le Regioni impongano un tributo come quello previsto nel Lazio a carico dei terminalisti portuali, dato che “presupposti dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l’occupazione e l’uso assentiti dagli stessi, indipendentemente dall’Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato (…) la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale della concessione”.

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