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Diga di Genova, derubricato il conflitto di Rina: per il Tar prevale “l’interesse nazionale”

L’iter del più grande progetto portuale in corso in Italia, la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, non si blocca al Tar. È stato infatti rigettata dal Tribunale Amministrativo della Liguria la richiesta di sospendere l’aggiudicazione a Rina Consulting, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova, dell’appalto da circa 19 milioni […]

di Nicola Capuzzo
4 Novembre 2021
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L’iter del più grande progetto portuale in corso in Italia, la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, non si blocca al Tar.

È stato infatti rigettata dal Tribunale Amministrativo della Liguria la richiesta di sospendere l’aggiudicazione a Rina Consulting, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova, dell’appalto da circa 19 milioni di euro per il project management consultant e la direzione lavori inerenti progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori della nuova diga foranea di Genova, appalto da 950 milioni di euro ancora da bandirsi. A ricorrere era stata la seconda classificata, Progetti Europa&Global, che punta a questo punto sull’udienza di merito, fissata per il 15 dicembre.

Significative, in quest’ottica, le considerazioni preliminari svolte dal giudice. Progetti Europa&Global aveva richiamato il comma 7 dell’articolo 26 del Codice degli Appalti, che molto semplicemente recita: “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”. Per il ricorrente, cioè, il fatto che verificatore (Rina Check) e project manager consultant/direttore lavori (Rina Consulting) facciano capo al medesimo soggetto (Rina Spa) configura un conflitto di interessi sanzionato dalla legge.

Rina considerava destituita di fondamento tale argomentazione, ma non così il Tar. Che ha però spiegato come tale disposizione (il suddetto comma) paia non potersi applicare al caso di specie in ragione di alcune norme speciali, in particolare il DL Semplificazioni I. Che nel luglio 2020 ha stabilito che “nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche (…), le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché’ dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei  relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale”.

Inoltre il Tar ha stabilito che “sembrerebbe esser stato sanato in sede di ricorso istruttorio” il “lamentato difetto dei requisiti di partecipazione” eccepito da Progetti Europa con motivi aggiunti. Da cui, “ritenuto prevalente l’interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”, il rigetto della sospensiva.

Soddisfatto il Rina: “Abbiamo appreso con favore la decisione assunta dal Tar Liguria che stabilisce che non sussistono i presupposti per accogliere la sospensiva. Ma soprattutto siamo lieti perché possiamo continuare a lavorare e a supportare la Stazione Appaltante su un progetto individuato dal Pnrr come strategico e quindi importante non solo per la città di Genova, ma per l’intero Paese”.

Meritevole di attenzione extraprocessuale, infine, un ulteriore argomento portato dal Tar. I giudici evidenziano “che, stante anche la pendenza di ricorso incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato non comporterebbe comunque il subentro del R.T.I. (raggruppamento temporaneo d’imprese, ndr) ricorrente, ma soltanto il blocco del servizio, la cui prima fase è già stata avviata in via d’urgenza”. Anche il Rina, cioè, ha eccepito sulla partecipazione di Progetti Europa. E, come previsto, ha iniziato subito il suo lavoro (come Rina Consulting), che nella prima fase consisteva proprio nel risolvere le criticità sollevate dalla consorella Rina Check.

Criticità che, presumibilmente (l’Adsp, stazione appaltante, non ha mai chiarito), erano alla base della mancata espressione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del proprio parere nei termini previsti. L’ente avrebbe potuto sorvolare, dato che questa scadenza era fissata al 22 giugno scorso, e considerare la mancata espressione come un ‘silenzio-assenso’. Solo tre mesi dopo, invece, l’Adsp ha inviato al Ministero per la Transizione Ecologica la documentazione per la Valutazione d’Impatto Ambientale.

Proprio oggi il Csllpp “ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni sul progetto di fattibilità tecnico economica”, ha fatto sapere Adsp senza diffondere né il parere né le prescrizioni ma rendendo noto di aver convocato avant’ieri la conferenza dei servizi. E di essere in attesa della Via.

Sulla quale tuttavia persistono le problematiche emerse nelle scorse settimane. Il Mite il 6 ottobre scorso scriveva ad Adsp di non aver potuto ancora avviare la pratica, dal momento che risultava ancora in via di costituzione la Commissione tecnica che (prevista per progetti del Pnrr o equivalenti come la diga) avrebbe dovuto occuparsene, rassicurando però sul rispetto della tempistica massima prevista (6 mesi da quella data, cioè 6 aprile 2022). Un emendamento al Dl Infrastrutture (proprio oggi convertito definitivamente dal Senato) ha poi stabilito che ad occuparsene non debba essere la Commissione speciale. Come che sia, a tutt’oggi il Mite non ha pubblicato la documentazione della pratica, cosa che rende impossibili le osservazioni dei terzi: da capire (il Mite non ha chiarito) se il termine per esse (60 giorni) stia decorrendo (dalla data di pubblicazione dell’avviso: 22 settembre) o se sia sospeso, come sembra suggerire il sito stesso.

Dettaglio non indifferente, che, se non inciderà sui tempi, di sicuro lo farà sulla qualità della procedura.

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