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Venezia amara per Caronte&Tourist, confermato ad Alilaguna l’appalto da 178 milioni

Quando quasi un anno fa arrivò il verdetto, con l’estensione della graduatoria, Caronte&Tourist promise battaglia sull’appalto da 178 milioni di euro che il Comune di Venezia aggiudicò definitivamente a maggio ad Alilaguna, per la gestione del 10% dei servizi di trasporto pubblico marittimo locale non gestito da Actv (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano), ma quella […]

di Nicola Capuzzo
10 Gennaio 2022
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Quando quasi un anno fa arrivò il verdetto, con l’estensione della graduatoria, Caronte&Tourist promise battaglia sull’appalto da 178 milioni di euro che il Comune di Venezia aggiudicò definitivamente a maggio ad Alilaguna, per la gestione del 10% dei servizi di trasporto pubblico marittimo locale non gestito da Actv (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano), ma quella battaglia è stata persa.

Il Tar di Venezia, infatti, ha respinto il ricorso della compagnia armatoriale siciliana, che aveva contestato diversi passaggi della procedura con cui erano stati assegnati i punteggi alla parte tecnica delle due offerte.

Caronte&Tourist ha preso in considerazione diversi aspetti, sostenendo, in sintesi, di aver presentato un’offerta migliore perché basata su una flotta a suo dire più moderna e accessoriata. “Da un raffronto – hanno però scritto i giudici – emerge che effettivamente vi sono alcuni elementi nell’offerta della parte controinteressata (quali il parabrezza termico, la termocamera notturna a raggi infrarossi e la videosorveglianza a bordo), non presenti nell’offerta della parte ricorrente, e viceversa vi sono diversi elementi presenti solo nell’offerta di quest’ultima. È evidente che in tale contesto la valutazione con cui per questa specifica voce entrambe le offerte sono state giudicate come ‘buone’, impinge direttamente nel merito degli apprezzamenti riservati all’Amministrazione e sfugge ad un sindacato di legittimità, perché non sono ravvisabili macroscopici travisamenti o manifeste illogicità”.

Quanto alla parte dell’offerta dedicata alla capacità dei candidati di garantire rapporti coi cantieri tali da ottimizzare in termini temporali manutenzione e riparazione dei mezzi, Caronte si è vista rigettare l’eccezione sulla legittimità di un criterio a suo parere vantaggioso per definizione per l’incumbent. E a poco le è valso che il Tar le abbia dato parzialmente ragione sul “punteggio riferito alla distanza dai cantieri ai capolinea”, calcolata da Alilaguna in linea d’aria e non come tempo di navigazione: “Tale censura coglie effettivamente un profilo di incongruità il quale, considerato isolatamente, denota un difetto di istruttoria nell’operato della commissione giudicatrice, che tuttavia non è idoneo a comportare l’annullamento né dell’attribuzione del punteggio relativo (…). Infatti va in primo luogo evidenziato che in base ad una simulazione effettuata dalla parte controinteressata (…) alla quale l’Ati C&T non ha replicato, le distanze tra i cantieri dell’Ati Alilaguna e i capolinea risultano suscettibili di una valutazione favorevole anche laddove le distanze vengano calcolate con riguardo ai tempi di navigazione. Inoltre, ed è questo un fattore decisivo, il calcolo delle distanze era solo uno – e non il più importante – dei parametri oggetto di valutazione in base al criterio 2.4, il quale, come sopra evidenziato, contempla anche il numero e la dimensione di unità navali ospitabili nei cantieri e l’adeguatezza delle attrezzature disponibili”.

La compagni delle famiglie Franza e Matacena a SHIPPING ITALY ha fatto sapere quanto segue: “Valuteremo la sentenza per decidere se ricorrere al Consiglio di Stato”.

A.M.

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