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TRANSPORT LEGAL

Agenti marittimi inclusi fra i contributi dell’authority dei trasporti

Una delibera appena pubblicata ha confermato i timori emersi in sede di consultazione pubblica quando sembrava palese la volontà di estendere il più possibile le proprie prerogative e di ampliare la platea dei soggetti passivi del contributo

di Redazione SHIPPING ITALY
23 Febbraio 2022
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Contributo a cura di avv. Davide Magnolia e avv. Carlo Solari *

* LCA Studio Legale 

 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (generalmente nota con l’acronimo “ART”) ha pubblicato, in data 09.02.2022, la delibera 181 del 2021 avente ad oggetto le modalità di versamento del contributo per l’anno 2022. Sono stati confermati tutti i timori emersi in sede di consultazione pubblica quando sembrava palese la volontà dell’Autorità di estendere il più possibile le proprie prerogative e di ampliare la platea dei soggetti passivi del contributo. Tra le novità di maggiore interesse, emerge la specifica indicazione degli operatori che esercitano “servizi di  agenzia/raccomandazione marittima” tra i soggetti tenuti alla contribuzione (art. 1, lett. m).

L’inclusione degli agenti raccomandatari tra i soggetti passivi del tributo era stata fermamente osteggiata dalla categoria, che già in precedenza si era vista recapitare richieste da parte dell’ART, con un filone di conteziosi non ancora risolto in via definitiva. Questa, però, non è l’unica brutta sorpresa che la delibera ha riservato agli agenti. L’ART ha infatti ritenuto “di dover assoggettare gli operatori di tale categoria all’onere di richiedere ai vettori esteri e versare per loro conto le somme dovute, pure al fine di garantire piena parità di trattamento tra imprese nazionali ed estere”. E così, l’art. 2 comma 9 della delibera, dopo aver previsto che dal totale dei ricavi degli agenti/raccomandatari marittimi “sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione o ad operazioni/servizi portuali”, ha stabilito che essi “sono inoltre tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove rappresentati”. Dunque l’agente raccomandatario diventerà, di fatto, una sorta di sostituto di imposta. Quanto alla determinazione del contributo, il principio guida è quello del solo fatturato relativo “alla parte di origine/destinazione/scalo in Italia”, criterio tutt’altro che immediato.

In ultimo, ricordiamo come gli operatori con fatturato inferiore a € 5.000.000,00 sono stati esentati dalla dichiarazione (art. 3 comma 1) mentre il contributo non è dovuto per importi pari o inferiori a € 3.000,00 (art. 2 comma 12). In linea di massima l’atteggiamento dell’ART appare improntato a un indiscriminato ampliamento della platea dei soggetti contributori, pur in assenza di concreti atti regolatori in mercati, peraltro, notoriamente liberalizzati. Non risultano infatti interventi regolatori (ma neppure istruttori) dell’ART aventi ad oggetto gli agenti/raccomandatari marittimi (salvo voler ritenere che l’invito o la partecipazione alle consultazioni precedenti la delibera determini ex se l’assoggettamento alla contribuzione).

Appare francamente forzato continuare a sostenere che gli atti di regolazione in tema di accesso alle aree e banchine demaniali marittime e sulla manovra ferroviaria, peraltro attinenti a mercati di riferimento distinti e autonomi, costituiscano il presupposto per imporre la contribuzione agli agenti/raccomandatari marittimi e ai vettori marittimi internazionali. Quanto alla determinazione del fatturato rilevante, gli oneri di verifica imposti agli agenti/raccomandatari marittimi appaiono senz’altro ingiustificatamente complessi, gravosi e potenzialmente forieri di ulteriori contenziosi.

Permangono, quindi, tutti i dubbi e le perplessità già manifestate dalle associazioni di categoria in sede di consultazione. È, dunque, probabile che i contenziosi siano destinati a proseguire se non addirittura a proliferare. Peraltro, visto il recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr. sentenze 12, 14, e da 124 a 131 del 2021), gli operatori dovranno prudenzialmente conteggiare i termini per l’impugnazione non già dalla ricezione della richiesta di pagamento bensì dalla data di pubblicazione della delibera sul sito istituzionale (cioè dal 09.02.2022).

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