• Chi siamo
  • Contatti
  • Perchè
  • Pubblicità
  • English
Il quotidiano online del trasporto marittimo

Il quotidiano online del trasporto marittimo

logo shipping italy
  • Home
  • Navi
  • Porti
  • Spedizioni
  • Cantieri
  • Interviste
  • Politica & Associazioni
  • Inserti speciali
  • Market report
  • Home
  • Navi
  • Porti
  • Spedizioni
  • Cantieri
  • Interviste
  • Politica & Associazioni
  • Inserti speciali
  • Market report
Il quotidiano online del trasporto marittimo

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Porti

Porto Petroli ancora vittoriosa contro l’Art

I terminal petroliferi non sono tenuti al pagamento del contributo di funzionamento del Garante perché non assimilabili agli altri terminalisti portuali né ad altri operatori del trasporto

di Redazione SHIPPING ITALY
28 Ottobre 2022
Stampa
Porto Petroli Genova – terminal liquid bulk NC

Confermando l’orientamento assunto nel novembre 2020, il Tar di Torino ha nuovamente sentenziato che i terminal petroliferi non possono essere assoggettati al pagamento del contributo annuale preteso dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Ancora in attesa di appello quella sentenza sfavorevole ad Art, infatti, due anni dopo la genovese Porto Petroli ha nuovamente adito con successo il Tribunale amministrativo del Piemonte per contestare il fatto che il garante le avesse chiesto il pagamento del contributo per il 2021, senza nemmeno specificare in ragione di quale qualificazione, cosa che, scrive il Tar, “basterebbe a pronunciare l’annullamento dell’impugnata nota che non consente obiettivamente, così come redatta, alla ricorrente di comprendere in virtù di quale qualificazione le viene accollato il debito”.

Ma i giudici sono andati oltre. Con un’articolata dissertazione hanno dapprima dato una definizione di terminalista (categoria soggetta al pagamento e entro la quale poteva ritenersi che Art volesse inquadrare Porto Petroli), un “privato beneficiario del provvedimento di concessione di aree e banchine del demanio portuale e del provvedimento di autorizzazione a svolgere operazioni portuali, che gestisce professionalmente un terminale marittimo e si rende responsabile nei confronti dell’utenza dell’intero ciclo dei servizi prodotti”.

E poi hanno sentenziato come tale qualifica a Porto Petroli non possa essere attribuita “per il solo fatto di essere concessionaria di una area del porto, astrattamente riconducibile ad un terminal ma che, come sopra evidenziato, viene di fatto utilizzato per lo svolgimento di operazioni del tutto assimilabili a quelle tipiche di un deposito/stabilimento costiero di cui all’art. 52 cod. nav.”. Non solo, perché “l’attività di movimentazione del prodotto, oltre il corretto scarico dalla nave, non risulta pacificamente riconducibile alla ricorrente che, per il suo inquadramento nell’ambito dei gestori di infrastrutture energetiche, risulta anche inquadrata nell’ambito di regolazione di altra Autorità” (Arera).

Concetti raccolti e ribaditi nell’efficace sintesi conclusiva: “In altri termini l’imposizione è legata alle attività concretamente svolte dai soggetti i quali, pertanto, non possono essere tenuti al pagamento del tributo per il solo fatto di essere titolari (o “concessionari”) di infrastrutture, necessitando altresì che gli stessi operino nel settore dei trasporti, e come tali siano regolati o beneficiari della regolazione, e quindi svolgano attività pienamente (e non accessoriamente o occasionalmente) riconducibili al trasporto. E’ evidente che, per come ricostruita l’attività della ricorrente ed esclusane la riconducibilità all’attività di terminalista, l’attività che si caratterizza lato sensu per la sua attinenza alle infrastrutture energetiche non è riconducibile ad un trasporto (come evidenziato anche la logistica secondaria di trasferimento degli idrocarburi all’esterno del porto è curato da terzi) se non accogliendo un concetto di trasporto talmente lato che potrebbe portare ad includervi qualsiasi deposito di idrocarburi o rete del gas”.

A.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY 

Attenzione: errori di compilazione
Indirizzo email non valido
Indirizzo email già iscritto
Occorre accettare il consenso
Errore durante l'iscrizione
Iscrizione effettuata
Market Report
Tutte le notizie
Costa Firenze e Aida Nova (Costa Crociere) a Dubai
Crociere in Medio Oriente verso uno stop almeno biennale
Dall’analisi di Ticketcrociere emerge la diminuzione della domanda nel Golfo e la preferenza per le rotte oltreoceano, influenzate dall’incertezza geopolitica
  • crociere
  • Golfo Persico
  • Mar Rosso
  • Matteo Lorusso
  • Ticketcrociere
2
Market report
31 Marzo 2026
Axs 1
Più di mille navi imprigionate in Golfo Persico, 7 sono uscite negli ultimi giorni
Oltre 700 trasmettono un segnale attivo, mentre 323 hanno spento i loro transponder o sono sospettate di manipolazione o spoofing…
  • Golfo Persico
  • Hormuz
  • Stretto
2
Economia
30 Marzo 2026
Nave da crociera MSC – Stazioni Marittime Genova – MSC Crociere
Dalle crociere un indotto di 18,1 miliardi in Italia secondo Clia
Ai 3,4 miliardi di investimenti nei cantieri navali, si aggiungono 2,9 miliardi di acquisti diretti, 1,7 miliardi di spesa di…
  • CLIA
  • impatto
  • indotto
  • Italia
2
Market report
30 Marzo 2026
Ravenna Container Terminal .JPG
Srm: “Crolla il treno, cresce il porto di Ravenna nell’import-export di container italiano”
Secondo la survey sui corridoi logistici gli spedizionieri si confermano fornitore logistico privilegiato (92%) e la resa Ex-Works sale ancora…
  • container
  • Contship
  • corridoi logistici
  • SRM
3
Market report
25 Marzo 2026
Transport legal
Avvocati marittimisti: chi sono i migliori per il 2026 secondo Chambers & Partners
Advant Nctm, Dardani Studio Legale, Siccardi Bregante & C e Studio Legale Mordiglia si confermano nella Band 1
  • avvocati marittimisti 2026
  • Chambers & Partners
2
Market report
24 Marzo 2026
Il quotidiano online del trasporto marittimo
  • Chi siamo
  • Contatti
  • Perchè
  • Pubblicità
  • English

© SHIPPING ITALY (Riproduzione riservata – All rights reserved)
Testata iscritta nel registro stampa del Tribunale di Genova n.608/2020 edita da Alocin Media Srl
Direttore responsabile: Nicola Capuzzo

  • Informativa Cookie
  • Informativa Privacy
  • P. IVA: 02499470991
Credits: Edinet s.r.l. - Pietra Ligure (SV)