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Lorenzini respinge nuovamente l’assalto di Terminal Darsena Toscana

Nessuna illegittimità nella prevalenza di traffico container in quello che, secondo la società in predicato di passare a Grimaldi, dovrebbe essere un terminal multipurpose: anche secondo il Consiglio di Stato è il Prp a prevedere tale possibilità

di Redazione SHIPPING ITALY
15 Gennaio 2024
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Terminal Darsena Toscana – Terminal Lorenzini – porto di Livorno NC 9353

Sono legittimi gli atti con cui nel 2019 l’Autorità di sistema portuale di Livorno prolungò la concessione del Terminal Lorenzini (al 50% partecipato da Msc) fino al 2029.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del 2020 con cui il Tar della Toscana aveva respinto il ricorso di Tdt – Terminal Darsena Toscana, secondo cui “con gli atti impugnati l’amministrazione avrebbe sostanzialmente, a regime, acconsentito al consolidamento e all’ampliamento delle attività svolte, de facto, dalla Lorenzini. Quest’ultima, negli ultimi anni, anziché dedicarsi esclusivamente alle attività c.d. multipurpose (riguardanti merci ed altre tipologie di rinfusi), oggetto della concessione in proprio favore, avrebbe finito per svolgere, prevalentemente, le diverse attività di movimentazione containers”. Tdt, in predicato di passare al gruppo Grimaldi, lamentava cioè che “le autorizzazioni rilasciate in favore della controinteressata sarebbero in contrasto con le previsioni di piano del porto, e consentirebbero illegittimamente all’operatore rivale di diventare un vero e proprio competitor di chi, legittimamente, sulla base del titolo concessorio rilasciato, esercita le (sole) operazioni di movimentazione containers”.

Una tesi cassata tanto dai giudici di prime cure quanto da quelli di appello, perché sarebbe lo stesso Piano regolatore portuale a prevedere in via transitoria (e cioè in vista di un accorpamento delle varie concessione, fra cui quella di Lorenzini, che compongono i 365mila mq del compendio in questione)

“lo svolgimento delle attuali tipologie di traffici”.

Scrive il Consiglio di Stato che “è infatti proprio il Prp – come già visto – a consentire, sia pure transitoriamente, la contestata situazione, onde l’eventuale ‘snaturamento’ si dovrebbe imputare, semmai, direttamente alle previsioni del piano. Per altro verso, occorre rilevare che la stessa scheda n. 5 delle n.t.a. (norme tecniche di attuazione, ndr) qualifica il lato est della darsena Toscana come ‘terminale polifunzionale’, nel quale possono svolgersi, cioè, attività di diversa natura, e quindi sia quelle multipurpose (indicate come prevalenti, nell’area portuale in questione) sia quelle di containerizzazione (indicate, dalla scheda in esame, come secondarie). La polifunzionalità viene prevista per far fronte alla ‘necessità di fornire al porto di Livorno quelle doti di flessibilità indispensabili per essere pronto ad acquisire, rapidamente, nuove tipologie di traffico, seguendo le indicazioni del mercato, senza sconvolgere l’assetto complessivo del porto’. Come correttamente evidenzia la difesa della controinteressata, emerge, dunque, una natura ‘flessibile’ del terminal, affermata dalle stesse previsioni del Prp.

Che poi la movimentazione di container consentita dal Prp sia divenuta prevalente per Lorenzini non è “rilevante”: “Ciò non è infatti, di per sé, in contrasto con la destinazione principale multipurpose, che viene ascritta dalla scheda n. 5 alla sponda est della darsena Toscana (ove, per l’appunto, opera la Lorenzini). Infatti, deve considerarsi che tale destinazione principale si riferisce all’intera estensione dell’ambito portuale in questione, e non anche all’attività posta in essere dai singoli soggetti concessionari o che, comunque, vi operano. La diversa attività, svolta ora prevalentemente dalla Lorenzini in base agli atti impugnati, non è in grado, per la misura in cui essa è effettivamente esercitata (mq. 30.000, oggetto della sua concessione) rispetto alla complessiva estensione dell’area (mq. 365.000), di intaccare la prevalenza dell’attività multipurpose nell’intero ambito”.

Fra i sette motivi di appello respinti anche quello che segnalava come gli atti fossero stati adottati da Adsp quando il segretario generale facente funzioni era Simone Gagliani, figlio e fratello di persone impiegate presso Lorenzini. Come già il Tar il Cds ha però eccepito sulla tardività del motivo (presentato come aggiunto) sebbene “la situazione di conflitto di interessi denunziata dalla ricorrente fosse da quest’ultima conoscibile già al momento della presentazione del ricorso introduttivo”.

A.M.

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