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Nessun risarcimento per i depositi di bitume a Savona

Ribaltata dal Consiglio di Stato la sentenza di primo grado: la responsabilità del mancato avvio del progetto è della partecipata di Argo Finanziaria (Gavio), corretto l’operato della Regione Liguria

di Redazione SHIPPING ITALY
12 Febbraio 2024
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Gli “atti atipici e abnormi” e la “totale illegittimità” sono un abbaglio del Tar della Liguria: alla Regione non è ascrivibile alcuna responsabilità per il mancato avvio del progetto di realizzazione di alcuni depositi di bitume in porto a Savona, sicché viene “a mancare un requisito necessario per la condanna dell’ente al risarcimento dei danni”.

È questo in sintesi il succo della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto di primo grado, respingendo quindi il ricorso di Bit Savona Scrl contro alcuni atti della Regione Liguria che a suo dire una decina di anni fa avevano impedito lo sviluppo del progetto. La compagine, formata al 45% ciascuno dalla finanziaria del Gruppo Gavio Argo, da Agri-Eco, per il 6% dalla impresa logistica savonese Bit facente capo a Gerardo Ghiliotto e per il 4% dalla concittadina Transmare, aveva progettato di investire circa 15 milioni di euro per realizzare nove serbatoi con altezze tra otto e 19 metri, per una capacità di circa 39 mila metri cubi, su una superficie di 10 mila metri quadrati di fronte al deposito T3 di Savona, da collegare con le banchine dell’Alto Fondale, con l’obiettivo di arrivare a movimentare in un quinquennio circa 80mila tonnellate annue di bitume.

Bit aveva impugnato in particolare due delibere adottate a cavallo di 2016 e 2017 con cui la Regione avviava un tavolo di monitoraggio, “anche allo scopo di verificare la disponibilità di eventuali alternative localizzative” e di “subordinare la sottoscrizione dell’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico (…) all’effettuazione degli approfondimenti da parte di questo tavolo”.

Il Consiglio ha però smontato tale tesi, convenendo “con la Regione Liguria che la determinazione conclusiva del procedimento (decreto di cui alla nota prot. 4295 del 4 marzo 2014) era immediatamente efficace ed utilizzabile da Bit Savona a prescindere da qualsiasi condotta della Regione Liguria. Rispetto a tale determinazione, le successive delibere n. 262/2016 e n. 37/2017 (oggetto di impugnazione) non dispongono alcuna revoca né sospensione del provvedimento datato 30 luglio 2013, tantomeno della determinazione ministeriale, ovvero dell’autorizzazione, e neppure sollecitano il Ministero dello sviluppo economico (autorità procedente) a provvedere in tal senso”. E pure la subordinazione al lavoro del tavolo “è, in realtà, del tutto irrilevante, ovvero tamquam non esset in quanto l’intesa si era già perfezionata”.

In sostanza, dicono cioè i giudici di Palazzo Spada, la Regione si era espressa positivamente e Bit avrebbe potuto conseguentemente procedere. Per giunta, hanno osservato i giudici, “l’’istituzione del tavolo tecnico – come anche i successivi eventi catastrofici (mareggiata e incendio del 2018, ndr) hanno dimostrato – lungi dall’essere stato un ‘capriccio’ della Regione, ha rappresentato, come appunto i fatti hanno ampiamente comprovato uno scrupolo opportuno, e addirittura necessario, tenuto conto della conformazione dei luoghi (esposti a rischi di inondazioni) e dell’assetto idrogeologico del territorio. Tale opzione, proprio perché espressione di una ragionevole ponderazione degli interessi in gioco esclude in radice ogni ipotesi di responsabilità a titolo di colpa che si volesse imputare all’intimata amministrazione”.

A.M.

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