• Chi siamo
  • Contatti
  • Perchè
  • Pubblicità
  • English
Il quotidiano online del trasporto marittimo

Il quotidiano online del trasporto marittimo

logo shipping italy
  • Home
  • Navi
  • Porti
  • Spedizioni
  • Cantieri
  • Interviste
  • Politica & Associazioni
  • Inserti speciali
  • Market report
  • Home
  • Navi
  • Porti
  • Spedizioni
  • Cantieri
  • Interviste
  • Politica & Associazioni
  • Inserti speciali
  • Market report
Il quotidiano online del trasporto marittimo

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Porti

Porto Petroli e i depositi costieri portuali devono pagare il contributo Art

Ribaltata la sentenza del Tar: per la debenza basta la titolarità di una concessione demaniale. Ma per il Consiglio di Stato la società genovese è pure terminalista a tutti gli effetti e quindi soggetta

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
3 Luglio 2024
Stampa
Porto Petroli Genova – terminal liquid bulk NC

L’illusione di poter sfuggire al pagamento del contributo annuale all’Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di gestione di depositi costieri in aree portuali è durata poco più di un anno.

Chiudendo un contenzioso fra la genovese Porto Petroli (controllata da Eni) e il garante con sede a Torino, infatti, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito il busillis, ribaltando quanto stabilito dal Tar nell’ottobre 2022 e sentenziando che i gestori di depositi costieri debbono pagare il contributo ad Art.

“Difatti, i depositi petroliferi, ove ubicati in ambito portuale, resterebbero soggetti all’atto di regolazione di cui alla citata delibera Art n. 57/2018, in virtù del solo atto di concessione demaniale, senza necessità del titolo autorizzatorio per l’esercizio di operazioni e servizi portuali” hanno scritto i giudici di Palazzo Spada: “Il giudice di prime cure avrebbe, infine, errato a ritenere che il contributo non sarebbe dovuto dalle imprese che svolgono attività accessorie al settore dei trasporti, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. n. 201/2011, l’Art “è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori”.

Nel caso di specie, pacifico che i terminalisti portuali debbano pagare il contributo ad Art, il contenzioso riguardava “la riconducibilità dell’attività della Porto Petroli di Genova a quelle di un terminalista portuale”.

Il Consiglio di Stato ha valutato in senso affermativo anche sulla base di un’istanza di proroga risalente ad alcuni anni fa presentata da Porto Petroli all’Autorità portuale genovese, in cui la società si definiva “titolare nell’ambito del porto di Genova di concessione demaniale”, specificando di gestire “dal 1986 il terminale petrolifero di Genova per lo sbarco, l’imbarco e il trasferimento di prodotti petroliferi (greggio, prodotti bianchi e prodotti neri) e chimici trasportati da navi di varia portata”.

Nelle memorie difensive Porto Petroli obiettava “che le attività di imbarco e sbarco dei prodotti sarebbe effettuata da soggetti terzi, ma l’obiezione, che, peraltro, contraddice quanto spontaneamente dichiarato nell’istanza di rinnovo della concessione demaniale, è rimasta totalmente sfornita di prova”.

A sostegno di ciò il Consiglio di Stato ha menzionato un’ordinanza dell’Adsp in cui si evidenziava come la concessione fosse rilasciata “allo scopo di esercitare l’intero ciclo operativo (sbarco, imbarco e trasbordo, deposito e, in generale, movimentazione) dei prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici e le relative attività comuni ed accessorie e la raccolta delle acque di zavorra di lavaggio e degli slops.

Ai fini di causa, inoltre, non rileva che l’appellata gestisca un deposito petrolifero, posto che ciò che conta, è che, unitamente alla gestione di quest’ultimo, essa esercita anche ulteriori attività, quali quelle sopra descritte, che, in quanto proprie di un terminalista portuale, costituiscono il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Art”.

Irrilevante infine che Porto petroli sia soggetta anche ai poteri regolatori dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), “atteso che questi, in ogni caso, riguarderebbero ambiti differenti da quelli sottoposti alla regolazione dell’Art, non risultando contrario ad alcuna norma o principio che più Autorità possano concorrere, ciascuna per quanto di propria pertinenza, a regolare attività idonee a interferire nei settori di rispettiva competenza”.

A.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY 

SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

Attenzione: errori di compilazione
Indirizzo email non valido
Indirizzo email già iscritto
Occorre accettare il consenso
Errore durante l'iscrizione
Iscrizione effettuata
Market Report
Tutte le notizie
suez vs hormuz
La lezione del Mar Rosso è stata utile ai vettori marittimi per Hormuz
La crisi iraniana non ha impattato sui tempi di transito ma su volumi e congestione per il differente atteggiamento delle…
  • Sea-Intelligence
2
Market report
8 Maggio 2026
Screenshot
Monito di Lynerlitica sugli ordini di portacontainer e il rischio sovracapacità
Il rapporto fra stiva in programma ed esistente sfiora il 40%, mai così alto dalla crisi del 2008
  • cantieri
  • container
  • lynerlitica
  • nuove navi
  • ordini
2
Market report
6 Maggio 2026
SCT – Salerno Container Terminal
In Europa si va verso una minore disponibilità di container
Un rapporto di Sogese spiega che i depositi nel Vecchio Continente restano congestionati ma le compagnie di navigazione stanno attivamente…
  • container
  • Sogese
3
Market report
6 Maggio 2026
Xeneta noli container maggio 2026
I noli container a lungo termine non ‘pagano’ il conflitto in Medio Oriente secondo Xeneta
La negoziazione fra vettori marittimi e spedizionieri beneficia di una stabilizzazione delle catene logistiche e delle vie alternative anche verso…
  • container
  • Golfo Persico
  • Medio Oriente
  • nolti marittimi
  • Xeneta
2
Market report
4 Maggio 2026
Italia report Commissione Europea su attrattività per investitori finanziari
Blue economy italiana fanalino di coda in Europa per appeal secondo gli investitori
Lo dice un report appena pubblicato dalla Commissione Europea. A pesare incertezze economiche, investimenti di lungo termine, ostacoli burocratici, rischi…
  • blue economy
  • Commissione Europea
  • report
2
Market report
28 Aprile 2026
Il quotidiano online del trasporto marittimo
  • Chi siamo
  • Contatti
  • Perchè
  • Pubblicità
  • English

© SHIPPING ITALY (Riproduzione riservata – All rights reserved)
Testata iscritta nel registro stampa del Tribunale di Genova n.608/2020 edita da Alocin Media Srl
Direttore responsabile: Nicola Capuzzo

  • Informativa Cookie
  • Informativa Privacy
  • P. IVA: 02499470991
Credits: Edinet s.r.l. - Pietra Ligure (SV)