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Porti

S’allarga sempre più la platea dei contribuenti Art

Ribaltata in appello la sentenza che aveva escluso la debenza da parte di Contrepair, articolo 16 del porto di La Spezia specializzato nella riparazione di container. Munari: “Serve un ritocco alla legge”

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
15 Luglio 2024
Stampa
CONTREPAIR

La tendenza della magistratura amministrativa ad includere una platea sempre più ampia di soggetti operanti nei porti italiani fra coloro che sono assoggettati al contributo annuale all’Autorità di regolazione dei trasporti ha registrato un nuovo step.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha ribaltato in appello la sentenza del Tar che nel 2021 aveva accolto il ricorso contro l’assoggettamento di Contrepair, società del gruppo Contship autorizzata ex articolo 16 alla movimentazione di contenitori nel porto di La Spezia al fine di trasportare presso la propria officina, ricadente in aree retroportuali private, i container di cui le è affidata la riparazione.

“Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, ed emerge dagli atti di causa, che Contrepair svolge operazioni e servizi portuali presso il porto di La Spezia e, segnatamente, si occupa della movimentazione di container all’interno dell’area portuale, giusta autorizzazione rilasciata dall’Autorità portuale competente ex art. 16 L. n. 84/1994” hanno sentenziato i giudici di Palazzo Spada: “Tale settore è stato oggetto di intervento da parte dell’Art a partire dalla delibera n. 57/2018 con cui è stato approvato l’atto di regolazione recante ‘Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione’. Tale delibera prevede, inter alia, i criteri che le autorità portuali devono seguire nel rilasciare le autorizzazioni ex art. ex art. 16 L. n. 84/1994 (art. 3) nonché i criteri di vigilanza e le procedure di verifica circa le tariffe delle operazioni e dei servizi portuali (artt. 4 e 5). Pertanto, Contrepair, in quanto operatore economico che svolge operazioni e servizi portuali, rientra tra i soggetti nei cui confronti l’Art ha esercitato i propri poteri regolatori”.

Secondo il Consiglio di Stato “non rileva la circostanza, valorizzata dall’odierna appellata, per cui la medesima non sia anche concessionaria di aree di sedime portuale, essendo sufficiente, ai fini dell’inserimento all’interno del perimetro dei soggetti destinatari della regolazione in parola, lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali ex art. 16 cit”.

Non solo, perché in gioco è venuta anche l’attività di carico/scarico dei container che Contrepair effettua presso il raccordo ferroviario dell’Interporto di Santo Stefano Magra: “Pertanto, rilevano le attività svolte da Contrepair come dedotte nel contratto di appalto sopra menzionato e il Collegio osserva che tali attività rientrano nei settori per i quali l’Art ha esercitato i propri poteri regolatori. Difatti, quando le infrastrutture portuali e i relativi terminal si connettono con l’infrastruttura ferro-viaria per assicurare lo scambio intermodale delle merci essi diventano impianti di servizio ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 112 del 2015, e sono sottoposti ai poteri regolatori dell’Autorità. Segnatamente, l’attività di movimentazione del materiale rotabile è stata oggetto degli interventi di regolazione riguardanti lo svolgimento della manovra ferroviaria (delibere Art nn. 70/2014 e 18/2017) nonché sono oggetto di regolazione i criteri tariffari riferiti all’accesso agli impianti (delibera Art n. 96/2015). Alla luce di quanto esposto, emerge la debenza, da parte dell’appellata Contrepair, del contributo di funzionamento dell’Art per gli anni 2019 e 2020, dal momento che la medesima opera nel settore del trasporto ed in un mercato per il quale l’Autorità ha concretamente avviato l’esercizio delle proprie competenze”.

Scorato e preoccupato il commento di Francesco Munari, legale di Contrepair: “Si sta completamente perdendo il senso di questo contributo, che sta diventando, invece che un contributo al funzionamento di un’autorità, un tributo soggettivo applicato ad aziende quali che sia il loro rapporto col settore dei trasporti. E questo è obiettivamente meritevole di una riforma o un ritocco legislativo se il consiglio di Stato ha deciso di prendere questa strada”.

A.M.

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