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Legittima l’aggiudicazione dell’appalto della diga di Genova a Pergenova Breakwater

Il Consiglio di Stato ribalta le sentenze di primo grado (regolare anche la partecipazione di Eteria): per vantare di aver realizzato il Tuas Terminal di Singapore era sufficiente che Sidra abbia fra i soci chi fece il lavoro

di Andrea Moizo
26 Luglio 2024
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cassone diga foranea di genova

L’aggiudicazione da parte dell’Autorità di sistema portuale di Genova al Consorzio Pergenova Breakwater capitanato da Webuild dell’appalto per progetto definitivo, esecutivo ed esecuzione dei lavori della nuova diga foranea del porto di Genova è stata legittima.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, cassando la sentenza pronunciata nel maggio 2023 dal Tar di Genova.

Del ricorso della seconda cordata partecipante alla procedura di aggiudicazione, Eteria (gruppi Gavio, Caltagirone con la spagnola Acciona), i giudici genovesi avevano accolto il motivo riguardante la carenza dei requisiti esperenziali della controparte, contestando la concreta partecipazione di Sidra (titolare del 10% del Consorzio Pergenova) al lavoro più significativo fra quelli vantati a curriculum, cioè la realizzazione del Tuas Terminal di Singapore, basata (dal Consorzio) sul fatto che Sidra farebbe parte del gruppo belga Deme, protagonista di quei lavori attraverso la controllata Dredging International, azionista al 25% della stessa Sidra.

Né in primo grado né in secondo i giudici hanno esperito una verifica concreta sulla partecipazione di Sidra ai lavori, esaminandone il fatturato, ma il Consiglio di Stato ha interpretato in modo antitetico rispetto al Tar gli assetti societari sopra descritti, stabilendo che fossero sufficienti a portare il Tuas Terminal fra i lavori a curriculum.

“Occorre osservare che, nelle dichiarazioni afferenti al proprio requisito esperienziale A2, il consorzio offerente Webuild aveva inequivocabilmente riferito la realizzazione dell’opera maggiormente rilevante – il Tuos Terminal Phase 1 del porto di Singapore – alla Sidra s.p.a., mandante del raggruppamento. In proposito, al fine di individuare il soggetto realizzatore dell’opera, era stata utilizzata l’espressione “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) – 51%”, richiamando dunque il collegamento esistente tra Sidra e la società Dredging International, a sua volta appartenente al gruppo Deme. Quest’ultima ha dunque svolto la quota maggioritaria (51%) del lavoro oggetto di dichiarazione, come si poteva evincere dalla pur stringata dichiarazione resa in gara, e risulta altresì essere socia di Sidra al 25% del capitale sociale (come allegato dalla parte appellante; il legame tra le sue società, comunque, parimenti poteva evincersi dalla dichiarazione resa in gara, che le nominava entrambe). Ebbene, da quanto precede appare chiaro il coinvolgimento di Sidra – e, con essa, del consorzio Webuild offerente – nella realizzazione del lavoro in questione, ben potendo essa spendere il know-how ottenuto dalla compagine che ne detiene una quota significativa del capitale sociale”.

In sostanza, conclude il Consiglio di Stato, il Tar avrebbe errato perché “non ha tuttavia esaminato l’evidente significato di base che quella dichiarazione recava, sia laddove essa menzionava il collegamento tra Sidra e Dredging, sia laddove il know-how era riferito alla quota maggioritaria dei lavori svolti. Non poteva, quindi, concludersi che “il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra s.p.a.”, ovvero che si era determinato “un evidente travisamento quanto alla diretta riferibilità del lavoro n. 2 alle capacità realizzative dei componenti del Consorzio Webuild”, ovvero ancora che, ai fini dell’accoglimento del motivo, “Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a.”: affermazioni che non risultano supportate da alcun elemento riferibile alla dichiarazione resa in gara, il cui significato, come visto, era oggettivamente ricavabile”.

Avendo ribaltato la disamina del motivo di ricorso alla base della sentenza di primo grado, il Consiglio ha analizzato anche gli altri, che all’epoca erano stati assorbiti, rigettandoli tutti. Solo il settimo, relativo all’ipotesi di pantouflage in capo a Marco Rettighieri ex responsabile del Piano infrastrutturale dell’Adsp in cui rientrava la diga, passato alla presidenza di Webuild Italia, è stato dichiarato irricevibile perché tardivamente contestato.

Magra consolazione per Eteria dall’appello parallelo vinto contro l’Adsp. Si verteva sull’esclusione (decisa da Adsp a procedura conclusa) della cordata in conseguenza di una sentenza dell’antitrust spagnola. Il Tar diede ragione all’ente portuale, cosa che, qualora l’appello principale avesse premiato Eteria, ne avrebbe ostacolato le pretese risarcitorie. Il Cds ha però ribaltato anche quel verdetto, stabilendo che “al momento delle dichiarazioni in gara dell’operatore Eteria, la sanzione antitrust dell’autorità spagnola non poteva ancora considerarsi esecutiva ed efficace, non essendo stato completato il relativo procedimento. (…). Di conseguenza, non si configurava alcun dovere, in capo a quell’operatore, di dichiarare l’esistenza della sanzione, non ancora produttiva di effetti, né poteva a fortiori delinearsi un’ipotesi di esclusione”. Eteria insomma si comportò correttamente e la sua partecipazione alla procedura fu legittima.

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