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Spedizioni

Via alle domande per il Ferrobonus 2024-2025

Le richieste potranno essere presentate fino al 30 ottobre. In palio 20,476 milioni di euro

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
11 Ottobre 2024
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Con la pubblicazione del decreto direttoriale n.103 dello scorso 10 ottobre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via alla possibilità di richiedere i contributi del Ferrobonus per l’annualità 2024-2025, ovvero più precisamente il periodo compreso tra il 21 ottobre 2024 e il 20 ottobre 2025. Le risorse a disposizione ammontano a 20.476.500,00 Euro a valere sull’annualità di bilancio 2025. Le domande potranno essere presentate fino al 30 ottobre 2024.

Relativamente alla individuazione dei beneficiari, alla commisurazione degli aiuti, alle modalità e alle procedure per l’attuazione degli interventi, è lo stesso ministero a rimandare al decreto interministeriale n.134 Mit – Mef dl del 30 agosto 2023, che disciplinava l’applicazione della misura per l’intero periodo 2023-2026.

Secondo quanto chiarito allora, l’incentivo – che vede come sempre Ram quale soggetto attuatore per conto del Mit – è rivolto alle imprese “utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato” e agli” operatori del trasporto combinato” che commissionano loro treni completi in regime di trazione elettrica, che saranno in grado di rispettare tre impegni.
Il primo è quello di dimostrare, per il periodo di almeno un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso, di avere sviluppato un volume di traffico ferroviario merci (calcolati in treni*km percorsi sulla rete nazionale) “non inferiore” a quello medio del triennio 2018-2020. Nei successivi 12 mesi, le stesse società dovranno incrementare il volume (sempre in relazione alla media del volume del triennio 2018-2020). Il terzo impegno è infine a mantenere “nei 12 mesi successivi all’ultima annualità di incentivazione” un volume   di traffico “almeno pari” a quello medio del triennio 2018-2020.A beneficiare dei contributi potranno essere le imprese con sedi legali in Italia (o nei paesi Ue, o dello Spazio economico europeo), nonché “a condizioni di reciprocità”, quelle con sedi in Svizzera.
Il regolamento chiariva inoltre che il contributo potrà essere al massimo di 2,50 euro per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato e che non saranno considerati treni con percorrenza complessiva inferiore ai 150 km, a meno che non si tratti di collegamenti tra un porto e un interporto.
I beneficiari che siano operatori del trasporto combinato sono poi tenuti “a ribaltare almeno il 50 % del contributo a favore dei propri clienti” che avranno usufruito dei relativi servizi.
Il testo precisava alcuni tetti per la contribuzione complessiva in caso di coesistenza del Ferrobonus con altri incentivi di natura pubblica. Nel dettaglio, questi non potranno superare “per ciascun beneficiario, il 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori quali quelli inerenti alla verifica, formazione, treno e manovra” e “per ciascun servizio ferroviario, il 50% del differenziale media su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata”.

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