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TRANSPORT LEGAL

Per riconoscere l’intelligenza artificiale come soggetto di diritto serve la personalità elettronica?

A questo interrogativo ha provato a dare risposta l’avv. Francesca d’Orsi sottolineando che in Italia l’analisi del tema è resa particolarmente complessa dal fatto che necessita rivisitare le norme giuridiche già esistenti nell’ordinamento e che i dispositivi in esame sono del tutto innovativi

di Redazione SHIPPING ITALY
9 Novembre 2024
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Francesca D’Orsi

Contributo a cura di avv. Francesca d’Orsi *

* Associate at Grimaldi Studio Legale

 

Nel corso del convegno “L’IA applicata al mondo del “Marine”: prezioso tool o pericolo occulto? Il punto di vista dei periti, a confronto con gli altri stakeholders” organizzato da Aipert (Associazione Italiana Periti Trasporti) e tenutosi nella splendida cornice dell’Auditorium dell’Acquario di Genova in data 10.10.2024 sono stata invitata a parlare della responsabilità legale nascente dall’utilizzo dell’IA.

In questi ultimi decenni, anche vista l’espansione dell’utilizzo dell’IA, si è sempre più sentita l’esigenza di inquadrare, anche giuridicamente, il fenomeno. In particolare, l’avvento dell’era digitale ha complicato il già difficile rapporto tra norme di diritto e norme tecniche: accanto ai tradizionali profili della responsabilità civile per fatto dell’uomo, dobbiamo confrontarci con i profili legali della responsabilità civile derivante dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale (IA).

I sistemi di intelligenza artificiale stanno raggiungendo livelli di autonomia sempre più avanzati, lo sviluppo di congegni con preminenti caratteristiche di autonomia e cognizione ha reso sempre più simili tali congegni ad agenti del tutto indipendenti, capaci di interagire autonomamente con l’ambiente esterno, di modificarlo e di prendere decisioni a prescindere da un’influenza di terzi soggetti. Tali tecnologie possono generare infatti una vasta gamma di scenari dannosi che differiscono significativamente da quelli tradizionalmente affrontati dal punto di vista giuridico.

Il mondo giuridico si interroga, sulla possibilità di considerare gli strumenti di intelligenza artificiale come (pseudo)-soggetti di diritto e sull’eventuale necessità emergente di creare una nuova categoria, la cosiddetta personalità elettronica, con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie.

L’opzione di riconoscere la soggettività alle applicazioni di IA è menzionata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 (procedura 2015/2103), tuttavia, un’altra corrente di pensiero ritiene che l’attribuzione della soggettività giuridica a un’applicazione di IA sia una finta soluzione, in quanto non tutte le macchine dotate di IA, pur essendo capaci di autonomia decisionale e comportamentale, possono essere identificate con un’unica definizione che le accomuni tutte, indistintamente, sotto un’unica nozione di personalità elettronica, che risulterebbe non adeguata a tutte le varie tipologie di IA.

Il punto è che neppure l’attribuzione della soggettività all’applicazione di intelligenza artificiale risolve il problema più complesso: quello di individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità. Un primo aspetto complesso da considerare riguarda la sfida di applicare la disciplina vigente in materia di responsabilità civile all’intelligenza artificiale.

La normativa esistente è stata concepita per regolare le conseguenze delle azioni umane, che coinvolgono soggetti capaci di autonomia decisionale e di prendere decisioni in modo indipendente. L’intelligenza artificiale, al contrario, è un oggetto, seppur sofisticato, che funziona tramite l’elaborazione di grandi quantità di dati forniti esternamente.

Ciò posto in termini generali, in Italia l’analisi del tema sull’IA è resa particolarmente complessa dal fatto che necessita rivisitare le norme giuridiche già esistenti nell’ordinamento e che i dispositivi in esame – e le attività a essi connesse – sono del tutto innovativi.  A livello nazionale ci si interroga dunque se, a fronte di questi scenari emergenti, gli ordinamenti tradizionali siano idonei e in grado di risolvere le questioni oggetto d’esame in questa trattazione.

La fine di questi approfondimenti, per una dottrina minoritaria può auspicarsi solamente con un intervento del legislatore, mentre, per la maggioranza degli studiosi le norme attuali possono trovare giusta applicazione, con un’interpretazione alla luce dei nuovi fenomeni, considerando sufficienti tali norme a soddisfare i problemi giuridici sollevati dall’intelligenza artificiale.

Sicuramente il tema è molto caldo, anche perché i sistemi di intelligenza artificiale si stanno facendo sempre più largo nella vita comune e quindi l’interazione tra uomo e macchina è sempre più attuale e meno fantascientifica di quanto appariva un tempo.

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