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Economia

In vigore le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006

Gli emendamenti intervengono a rafforzare le tutele a garanzia del benessere del personale di bordo

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
24 Dicembre 2024
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Marittimi Stella Maris

Sono in vigore da ieri otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo del 2006 (Mlc) volti a migliorare le condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo delle navi mercantili.

Si prevede innanzitutto che i marittimi debbano essere compiutamente informati dei propri diritti prima o durante le pratiche di reclutamento.

Gli stati di bandiera e di approdo devono essere proattivi nel facilitare e assistere i marittimi che necessitano di rimpatrio, compresi quelli considerati abbandonati. Ciò include i marittimi sostitutivi, ai quali devono essere riconosciuti gli stessi diritti ai sensi della Mlc 2006. La responsabilità per i marittimi sostitutivi spetta allo stato di approdo, allo stato di bandiera e agli stati fornitori di manodopera.

Devono essere fornite strutture ricreative, comfort e servizi adeguati, compresi servizi telefonici e Internet. Qualsiasi addebito per l’utilizzo del telefono o di Internet dalla nave alla terraferma deve essere ragionevole. Gli Stati dovrebbero inoltre fornire l’accesso a Internet ai marittimi a bordo delle navi nei loro porti e all’ancoraggio, con un importo ragionevole per qualsiasi costo.

A bordo devono essere presenti scorte adeguate di cibo e acqua potabile, tenendo conto del numero di marittimi a bordo, delle esigenze religiose e delle pratiche culturali. La durata e la natura del viaggio devono essere adeguate in termini di qualità, valore nutrizionale, varietà e devono essere fornite gratuitamente durante il periodo di ingaggio. L’organizzazione e l’attrezzatura del reparto ristorazione devono essere tali da consentire la preparazione e il servizio dei pasti in condizioni igieniche.

Gli Stati devono garantire lo sbarco tempestivo dei marittimi che necessitano di cure mediche immediate e l’accesso alle strutture mediche a terra. Qualora un marittimo sia morto a bordo, lo Stato nel cui territorio si è verificato il decesso (comprese le sue acque territoriali) o nel cui territorio la nave entra successivamente, deve facilitare il rimpatrio della salma. Ai marittimi non dovrebbe essere impedito di sbarcare per motivi di salute pubblica e alle navi dovrebbe essere consentito di rifornire le proprie scorte, carburanti, acqua, cibo e provviste.

Dovrebbero essere previste misure e dispositivi di protezione individuale di dimensioni adeguate a ridurre il rischio di esposizione a livelli nocivi di fattori ambientali e sostanze chimiche, tenendo conto del crescente numero di personale di sesso femminile. Tutti i decessi di marittimi dovrebbero essere adeguatamente indagati e registrati dallo Stato di bandiera della nave e segnalati annualmente all’Ilo.

Infine, in merito ai certificati di sicurezza finanziaria, si prevede che oltre al nome dell’armatore venga aggiunto, se differente, quello del registered owner. Questa modifica formalizzerà la posizione già esistente tra il Gruppo Internazionale dei P&I Club e gli Stati sottoscrittori, chiarendo agli ufficiali del Port state control che i certificati di sicurezza finanziaria Mlc sono conformi se rilasciati all’armatore o al registered owner. Questo correggerà i casi in cui in precedenza alcuni ufficiali di Psc avevano annotato delle carenze se l’entità indicata sulla Dichiarazione Mlcdi una nave non corrispondeva a quella dell’entità indicata nei certificati di sicurezza finanziaria Mlc rilasciati dagli dai Club P&I del Gruppo Internazionale.

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