Registro Internazionale: intervento del MIT sulle navi comunitarie prese a noleggio
Per Basso (Deloitte) l’intervento è un segnale senz’altro positivo circa la sensibilità del dicastero alle istanze degli operatori che hanno necessità di un sistema fiscale chiaro e competitivo

Contributo a cura di Stefano Basso *
* Equity partner – Studio Tributario e Societario Deloitte
A poco più di un anno dalla definizione del quadro di riferimento per la tassazione delle navi battenti bandiera o iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto sulle condizioni di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive.
L’intervento ha riguardato in particolare il modello di domanda per l’annotazione di tali navi nell’apposito elenco istituito con il DM 21 novembre 2023, condizione necessaria per poter fruire delle stesse agevolazioni applicabili alle navi iscritte nel Registro Internazionale.
Le modifiche, introdotte con un decreto correttivo (il DM 17 dicembre 2024 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio), hanno specifica rilevanza per le navi prese a noleggio. La possibilità per tali navi di applicare l’abbattimento dell’IRES in misura pari all’80% (previsto dall’art. 4 del DL 457/1997) e la totale detassazione IRAP (ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 446/1997) è pacifica per le navi iscritte nel Registro Internazionale. L’estensione di tale regime anche alle navi comunitarie, imposta dalla Commissione Europea, non può quindi che valere anche in relazione alle navi prese a noleggio.
La formulazione del DM 21 novembre 2023 aveva tuttavia involontariamente posto un vincolo insormontabile per talune fattispecie che vedono coinvolti soggetti esteri: si prevedeva infatti la possibilità di richiedere l’annotazione della nave nell’elenco tenuto presso il MIT esclusivamente in capo al “proprietario” o “armatore” dotato di stabile organizzazione in Italia. Il tutto nonostante la norma primaria (art. 6-ter, comma 2, del DL 457/1997) prevedesse che a presentare l’istanza di annotazione fossero le “imprese di navigazione”, nozione chiaramente più ampia di quella adottata nel Decreto.
Questo precludeva di fatto l’annotazione di navi comunitarie noleggiate da soggetti stabiliti in Italia, ma armate da società estere, prive di stabile organizzazione nel nostro paese. Il tutto a danno del noleggiatore assoggettato a tassazione in Italia e impossibilitato a presentare la domanda di annotazione, in violazione del principio di equiparazione del trattamento fiscale delle navi comunitarie con quelle iscritte nel Registro Internazionale.
Come auspicato dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria, il Ministero è intervenuto modificando il testo del DM 21 novembre 2023 che fa ora correttamente riferimento all’ “impresa di navigazione” quale soggetto titolato a richiedere l’annotazione della nave. Con il Decreto correttivo è stata inoltre pubblicata una nuova versione del modello di istanza coerente con la modifica introdotta. Quest’ultima prevede, accanto alle sezioni per il proprietario e per l’armatore, una nuova sezione compilabile dall’ “altro utilizzatore” che potrà essere attivata dai noleggiatori, ora pienamente titolati a presentare la domanda.
Resta ovviamente ferma la necessità per il noleggiatore di dover coordinare la propria azione con l’armatore, se non altro per fare in modo che si proceda con la sottoscrizione dell’accordo sindacale ai sensi dell’art. 3 del DL 457/1997, requisito necessario per l’annotazione nell’elenco.
Al di là del merito della questione, l’intervento è un segnale senz’altro positivo circa la sensibilità del MIT alle istanze degli operatori che hanno necessità di un sistema fiscale chiaro e competitivo. Il che è tanto più importante se si considera che l’impianto del Registro Internazionale presenta diverse criticità dovute alla formulazione infelice delle modifiche introdotte nel 2022, ed è ancora in attesa dell’ok di Bruxelles al rinnovo decennale.
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