Per Spinelli primo flop in Cassazione sul caso Genoa Port Terminal
Proposta l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la concessione nel porto di Genova, ma il terminalista vuole andare in fondo

Il primo parziale verdetto sul tentativo di disinnescare la sentenza del Consiglio di Stato che ad ottobre ne ha annullato la principale concessione nel porto di Genova, quella per i quasi 150mila mq del Genoa Port Terminal, è stato sfavorevole al gruppo Spinelli.
Nell’ambito del procedimento per la decisione accelerata sui ricorsi (in base a cui, prima della fissazione della data della decisione, il presidente di sezione o suo delegato formula una sintetica proposta di definizione del giudizio), infatti, la giudice della Cassazione incaricata ha proposto a Spinelli sostanzialmente il ritiro del ricorso, avendo ravvisato l’inammissibilità di quello principale e pure di quello incidentale (proposto dall’Autorità di sistema portuale in adesione a quello di Spinelli). In sostanza da una prima valutazione sommaria la Cassazione valuta il ricorso inammissibile e suggerisce al ricorrente di rinunciarvi. Quest’ultimo entro 40 giorni può accogliere il suggerimento o decidere di procedere (col rischio di vedersi accollare le spese in caso di soccombenza). Dubbio già sciolto: “Chiederemo il giudizio” ha dichiarato a SHIPPING ITALY il presidente Mario Sommariva.
Nel suo pronunciamento la giudice ha ricordato che “la sentenza dei giudici di appello ha, in particolare, sostenuto che la concessione impugnata, rilasciata per lo svolgimento in misura del tutto prevalente di traffici full container, non è coerente con la funzione caratterizzante dell’ambito portuale S3 del porto di Genova, avendo nella sostanza autorizzato un terzo polo container in un ambito avente destinazione diversa in base al piano regolatore portuale”.
Si evidenzia per contro che il ricorso “denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza del Consiglio di Stato e perciò il mancato esercizio della giurisdizione, così come il ricorso incidentale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale deduce la nullità dell’impugnata sentenza perché fondata su una motivazione meramente assertiva, parvente e imperscrutabile”.
La giudice ha però “rilevato che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è circoscritto al controllo dei limiti esterni della rispettiva giurisdizione, e non riguarda il modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori “in iudicando” o “in procedendo”, con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotta una mancata, inesistente o apparente motivazione della sentenza”. E ha quindi proposto l’inammissibilità.
Spinelli è però come detto intenzionato ad andare in fondo. Scelta del resto coerente col fatto che in parallelo il terminalista ha chiesto al Consiglio di Stato stesso la ricusazione della sua sentenza – il giudizio è atteso a inizio maggio – e nel frattempo attende dall’Adsp l’ok alla propra seconda proposta di layout nell’ambito dell’avviata procedura di rilascio di una concessione provvisoria che gli consenta di continuare ad usare il terminal, seppur in modo non prevalente per i container.
A.M.
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