Depositi chimici a Ponte Somalia, ecco cosa dicono i periti incaricati dal Consiglio di Stato
Secondo la relazione del Politecnico di Torino non si poteva usare un adeguamento tecnico funzionale per modificare il Piano regolatore portuale
Si avvicina il giudizio di appello del Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar di Genova che nel maggio 2024 accolse i ricorsi di Saar, Sampierdarena Olii, Silomar e svariati cittadini contro gli atti dell’Autorità di sistema portuale di Genova prodromici al trasferimento dei depositi chimici di Superba (Gruppo Pir), oggi siti a Multedo, in prossimità del Porto Petroli del capoluogo, al Ponte Somalia, nel bacino storico (Sampierdarena) del porto di Genova.
Nei giorni scorsi, infatti, i periti del Politecnico di Torino incaricati dal Consiglio di Stato a gennaio (Micaela Demichela e Barbara Ruffino) hanno consegnato la loro relazione preliminare. Ora i consulenti delle parti potranno esprimere osservazioni, a valle delle quali sarà redatto un testo definitivo, che sarà posto a base del giudizio del Consiglio di Stato.
Le risposte dei periti ai quesiti posti loro dai giudici sembrano mostrare una sostanziale conformità alle valutazioni del Tar.
In particolare, infatti, “le caratteristiche del progetto”, oltre a rendere obbligatoria la Valutazione di impatto ambientale nazionale (avviata solo dopo l’autorizzazione all’operazione da parte dell’Adsp) e l’assoggettamento alla Legge Seveso e al suo procedimento autorizzativo (svolto con esito positivo ma controverso al punto di esser finito al centro di un’indagine della Procura di Genova), “sottintendono che il medesimo abbia un evidente e incontrovertibile effetto sull’incremento dei carichi tecnici degli ambiti oggetto della richiesta di variante al Prp (Piano regolatore portuale) e una chiara rilevanza ambientale. Conseguentemente, l’Atf (Adeguamento tecnico funzionale) non si configura come uno strumento idoneo per introdurre la modifica in oggetto nel Prp vigente”.
Come cioè i giudici del Tar, che vi imperniarono la sentenza di accoglimento del ricorso, anche per i periti del Consiglio di Stato l’Adsp non avrebbe dovuto utilizzare il prescelto (e più agile) strumento dell’Atf, ma quello della variante stralcio. Peraltro la perizia boccia lo studio commissionato dall’ente per valutare il carico ambientale del progetto (e quindi la percorribilità dell’Atf), definendolo “carente e non esente da criticità”.
I periti hanno poi risposto affermativamente all’assoggettabilità del progetto al Decreto del 1934, specificando che “il Deposito non rispetta le prescrizioni del Decreto” contenente “Norme di sicurezza per depositi di oli minerali”, ma precisando che “tali prescrizioni sono derogabili sulla base del principio di sicurezza equivalente, previa autorizzazione degli organi competenti”.
I periti spiegano cioè che la deroga rimanda alla Legge Seveso e che la valutazione della conformità ad essa del progetto è “demandata alle autorità competenti che compongono il Comitato Tecnico Regionale”. Che, come detto, si sono espresse rilasciando il “Nulla osta di fattibilità” (con i cascami giudiziari summenzionati). Relativamente al merito di tale procedura però i periti non si esprimono, dato che la “documentazione non è stata messa a disposizione”.
Quanto alla compatibilità nautica, la perizia spiega che “in base alle ordinanze della Capitaneria di Porto attualmente vigenti il terminal del Ponte Somalia non consente l’ormeggio di navi cisterna per la movimentazione di prodotti infiammabili se non in deroga, previa valutazione volta per volta, dell’Autorità Marittima”, anche se i periti ricordano la recente variazione del regolamento della Capitaneria.
Sul fatto, infine, che la testata di Ponte Somalia ricada nel raggio dei limiti Enac all’edificazione, i periti sostengono che, la proposta di Superba “di installare all’interno della parte del Ponte Somalia che rientra nella Zona C di vincolo aeroportuale solamente serbatoi che non conterranno prodotti classificati come infiammabili o come pericolosi per l’ambiente”, “se fattibile da un punto divista operativo, potrebbe essere accettabile”. Nondimeno osservano che “tale soluzione non tiene conto delle attività legate al carico e scarico di sostanze infiammabili dalle navi cisterna, che dovrebbe comunque essere preso in considerazione durante l’operatività del deposito”.
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