Genoa Port Terminal: Adsp di Genova e Spinelli soccombono in Cassazione
Terminalista ed ente condannati anche alle spese sanzionatorie. Resta pendente il giudizio del Consiglio di Stato sulla revocazione della sentenza di annullamento della concessione

A quasi un anno dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la concessione prorogata nel 2018 dall’Autorità di sistema portuale di Genova a Genoa Port Terminal (società controllata dal gruppo Spinelli al 51% e partecipata al 49% da Hapag Lloyd) nel porto storico di Genova, è arrivato il verdetto della Cassazione sul ricorso intrapreso dal concessionario e dall’ente concedente.
L’esito è stato negativo per Spinelli e Adsp, che non solo si sono visti sentenziare come inammissibili i relativi ricorsi (perché il “sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo” è “limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ovvero di rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia … risultando possibile il solo sindacato sull’accertamento del giudice munito della giurisdizione sul caso concreto”), ma anche condannare, oltre che al pagamento delle spese legali in favore di Psa Sech (controparte di Adsp e Spinelli ), anche al pagamento di una cifra di egual valore e di un’ulteriore ammenda per aver in sostanza deciso di ricorrere malgrado in via preliminare il presidente di sezione della Cassazione avesse consigliato di rinunciarvi intravedendo l’inammissibilità ora confermata dalle Sezioni Unite.
Resta invece ancora pendente il giudizio del Consiglio di Stato sulla richiesta di Spinelli e Adsp del Mar Ligure Occidentale di revocazione della sentenza dello scorso ottobre.
Il terminalista ha ad ogni modo potuto, come è noto, continuare ad operare nel terminal, in virtù di un titolo provvisorio, prorogato lo scorso giugno dall’Autorità di sistema portuale genovese, rispettoso della non prevalenza di traffico container prevista dal piano regolatore (il quid della lite giudiziaria) interpretata con criterio areale (i mq dedicati ai container da Gpt sono minoritari rispetto a quelli dedicati alle merci varie, malgrado in tonnellate il rapporto sia, dati di giugno, di circa 4 volte).
In parallelo lo stesso terminalista avevo lo scorso autunno avviato istanza di rinnovazione della concessione (ancora pendente, presumibilmente in attesa del Consiglio di Stato sulla revocazione), nel rispetto del Piano regolatore portuale (con criterio areale), mentre la legge portuale è stata nei mesi scorsi modificata in modo tale che, una volta definito il rinnovo, il criterio della prevalenza di merci varie non dovrà essero nemmeno più tassativo (purché l’Adsp ne verifichi il rispetto e la coerenza al Prp nel complesso dell’ambito in cui ricade la concessione di Gpt).
Sempre che il nuovo ricorso amministrativo annunciato da Psa (contro il titolo provvisorio a Spinelli) non sparigli ulteriormente le carte.
A.M.
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