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Una mannaia da 300 milioni di euro pende sui terminalisti italiani e sul Ccnl porti

Riconosciuti ad alcuni dipendenti di Tiv 18 anni di differenza fra paga ordinaria e paga durante le ferie: l’effetto domino potrebbe arrivare a travolgere anche il Contratto di categoria

di Andrea Moizo
10 Novembre 2025
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TERMINAL TIV

Uno spettro s’aggira per l’Europa, ma negli incubi dei terminalisti portuali italiani non ha le fattezze di Karl Marx e Friedrich Engels, bensì dei giudici della sezione lavoro del Tribunale di Venezia che hanno accolto in larga parte un ricorso di 24 dipendenti del Tiv – Terminal Intermodale Venezia (gruppo Msc).

Rifacendosi a giurisprudenza di Cassazione imperniata su una serie di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea cominciata nel 2006, relativa a casi analoghi nei settori ferroviario, dell’aviazione civile e del trasporto pubblico marittimo, i lavoratori veneziani hanno evidenziato di aver sempre ricevuto, per le giornate di ferie, la retribuzione ‘normale’, priva cioè delle indennità strettamente connesse alla propria mansione e al proprio status professionale, in primis, ad esempio, quella legata alla tipologia di turno effettuato (le differenze retributive legate al turno possono superare il 50%).

Ed evidenziando come ciò abbia comportato che la retribuzione nei giorni di ferie sia stata significativamente inferiore a quella ordinaria, in violazione di una direttiva europea del 2003, in base a cui, ha spiegato la Cassazione, durante le ferie “il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria”, al fine di “assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie”, hanno chiesto indietro la differenza.

La paga di un giorno di ferie, cioè, non può essere significativamente inferiore a quella ordinaria attraverso l’espunzione di componenti variabili legate alla prestazione effettivamente prestata, perché altrimenti il lavoratore può esser indotto a rinunciare alle ferie, vale a dire a un suo diritto inalienabile.

La suprema Corte ha stabilito come spetti al giudice nazionale valutare, caso per caso, la tipologia di voci che compongono la retribuzione ordinaria, identificando quelle voci variabili che sono in ogni caso strettamente collegate allo svolgimento della mansione attribuita al lavoratore e che, pertanto, costituiscono appunto la retribuzione ordinaria da equipararsi a quella feriale. E il giudice a Venezia non solo ha accolto la ricostruzione dei lavoratori (con sei voci indicate, fra cui appunto la “maggiorazione turnista”), ma anche l’interpretazione che il gap sia da compensarsi a partire dal 2007. Col risultato che il conto finale per Tiv, salvo appelli (avventurosi stante la consolidata giurisprudenza), s’aggirerà sul milione di euro.

Naturalmente la sentenza ha scatenato un effetto domino: casi analoghi, secondo quanto appreso da SHIPPING ITALY, sarebbero in dirittura d’arrivo a Gioia Tauro e Civitavecchia e i sindacati, su richiesta dei lavoratori, avrebbero cominciato a far da collettori delle diffide alle imprese terminalistiche al riconoscimento delle mancate retribuzioni, preludio, in caso di rifiuto, alla lite giudiziaria.

Oltre al quantum – nella riservatezza finora mantenuta da parti datoriali e sindacali sulla cosa è filtrata una stima di 300 milioni di euro di potenziali pagamenti in capo alle imprese terminalistiche italiane – in gioco c’è la tenuta stessa del Ccnl. La disciplina della retribuzione nei giorni di ferie è infatti materia dell’articolo 11 (che in effetti elenca le voci da computarsi, senza le indennità ora ritenute dai giudici veneziani parte intrinseca della mansione), che, se questo orientamento giurisprudenziale sarà come è verosimile confermato, sarà a questo punto nullo (così come gli articoli dei contratti integrativi che vi si richiamano).

Solo che un altro articolo del Ccnl, il 72, sancisce “l’inscindibilità delle disposizioni contrattuali”: la parte datoriale, cioè, potrebbe eccepire che, se cade l’articolo 11, cade tutto il contratto: uno scenario chiaramente in grado di squassare alle fondamenta la portualità nazionale.

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