Vtp sconfitta anche in appello sui ristori del Decreto Venezia
Il Consiglio di Stato conferma che il ricorso sull’attribuzione anche ad altri dei contributi per il calo di traffico legato ai limiti alle crociere del 2021 va discusso innanzi il giudice ordinario
Verdetto identico a quello di cinque mesi fa per il ricorso di Vtp Venezia Terminal Passeggeri avente ad oggetto i ristori del Decreto Venezia.
Il gestore del traffico passeggeri di Venezia contestava le limitazioni del contributo economico stanziato dalla norma che limitò il traffico crocieristico in Laguna, nonché l’individuazione d’una platea di beneficiari che includeva anche soggetti diversi dal terminalista interessato dal divieto di transito e la disciplina a ciò correlata contenuta nel decreto.
Analoghe doglianze furono presentate da diversi soggetti ma il Tar del Veneto dichiarava inammissibili per difetto di giurisdizione tutti i ricorsi, spettandone la giurisdizione al giudice ordinario.
In Consiglio di Stato Vtp ha lamentato – si legge nella sentenza di Palazzo Spada – “l’errore commesso dal giudice di primo grado nel declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario trascurando il fatto che la controversia verterebbe su una fase antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio”, perché il terminalista “non avrebbe censurato un’attività di carattere meramente vincolato, attuativa di formule predefinite, bensì avrebbe contestato la legittimità del provvedimento amministrativo (i.e., il suddetto decreto interministeriale) adottato nell’esercizio del potere discrezionale di definire le modalità per l’erogazione del contributo sotto il profilo dell’an, del quid, e del quomodo. Al riguardo l’amministrazione sarebbe incorsa in una illegittimità omettendo di specificare i criteri (non definiti dal d.l. n. 103 del 2021) per l’identificazione delle imprese di cui Venezia Terminal si avvale, nonché delle imprese dell’indotto e delle attività commerciali collegate, così reiterando l’errore commesso dalla legge-provvedimento presupposta”.
Ma per il Cds “è la stessa legge a riconoscere i destinatari del contributo nei termini suindicati, coincidenti col «gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito» e con le «imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell’indotto e delle attività commerciali collegate» (art. 1, comma 3, lett. b), d.l. n. 103 del 2021, cit.), sicché, da un lato, il decreto interministeriale risulta vincolato in parte qua alle previsioni di legge, dall’altro, conseguentemente, le stesse critiche sollevate in ordine alla dedotta genericità e non intellegibilità delle espressioni utilizzate (i.e., «imprese dell’indotto»; «attività commerciali collegate») sono rivolte dalla stessa ricorrente anzitutto alla legge, cui il decreto interministeriale s’è allineato”.
Inoltre “non conferente è il riferimento alla giurisprudenza che afferma la giurisdizione amministrativa in materia di contributi «ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio» (inter multis, Cass., SS.UU., 1 agosto 2025, n. 22201 e richiami ivi), atteso che la stessa si riferisce appunto alla fase anteriore e funzionale al provvedimento discrezionale di attribuzione, nella specie non ravvisabile, laddove la medesima giurisprudenza chiarisce che «sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione», presupposti che – come rilevato – nella specie sono stabiliti direttamente dalla legge in relazione a quanto invocato e fatto oggetto di domanda dalla ricorrente”.
Secondo i giudici di appello poi “alcun rilievo, rispetto alle suesposte considerazioni, assume l’eventuale profilo d’illegittimità della legge (qualificata in termini di ‘legge-provvedimento’ dall’appellante) che prevede il contributo, attenendo tale profilo al merito della controversia, che segue, in prospettiva incidentale (non già determina), il radicarsi della relativa giurisdizione”.
Da cui il rigetto.
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