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Spedizioni

I corridoi doganali spezzini di Laghezza e Sernav al vaglio europeo

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia il nocciolo del contenzioso sulla revoca decisa dall’Agenzia delle Dogane

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
24 Aprile 2026
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Servirà il pronunciamento della Corte di Giustizia europea per decidere le sorti dei corridoi doganali degli spedizionieri spezzini Laghezza e Sernav.

Vi si è infatti rimesso il Consiglio di Stato, chiamato pochi giorni fa a pronunciarsi su un contenzioso fra le due società e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oggetto dell’appello era la sentenza del Tar della Liguria che nel 2024 aveva accolto i ricorsi degli spedizionieri contro la revoca delle rispettive autorizzazioni (rilasciate in due distinti momenti nel 2014 e nel 2019 e derivanti dal possesso di certificazione Aeo – Authorized Economic Operator) a effettuare operazioni doganali in aree private fuori dall’area portuale di ricezione delle merci.

La revoca delle autorizzazioni, rilasciate in via sperimentale era stato motivato con l’attivazione, nel retroporto di Santo Stefano di Magra, del nuovo Centro Unico Servizi che funge da “Sportello unico doganale e dei controlli”, unendo quindi tutti i tipi di controllo delle varie autorità coinvolte e le attività anche non doganali con conseguente necessità di evitare la parcellizzazione ma soprattutto lo sdoppiamento dei luoghi di controllo. Pertanto, hanno riepilogato i giudici, per l’Agenzia “le autorizzazioni di cui si discute creano una inammissibile alterazione dell’ordine concorrenziale, creando un privilegio ingiustificato nei confronti di due soli operatori che attualmente ne beneficiano a fronte di tutti gli altri (pure in possesso dello status Aeo) che utilizzano, invece, per le verifiche fisiche della merce, gli spazi del Cus, il che generebbe una inaccettabile frizione con il principio di imparzialità dell’azione amministrativa”.

In sostanza, secondo l’Adm, un’autorizzazione come quella in questione, qualora muti la valutazione da parte dell’amministrazione sul beneficio da essa apportato all’interesse pubblico, è revocabile, mentre per Laghezza e Sernav le stesse norme non potrebbero essere interpretate in tal senso, giacché creerebbero “incertezza e diversificazioni a livello comunitario”.

Da qui, “considerato che gli specifici dubbi ermeneutici qui indicati non sono tali da potersi ritenere che l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione s’imponga con una evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi”, la decisione del Consiglio di Stato (che pure propende per la tesi dell’Adm) di porre alla Corte di Giustizia i seguenti due quesiti: “a) Se l’art. 24.4 del Regolamento Delegato n. 2446/2015 vada intenso nel senso che allo status di operatore AEO consegua, a semplice istanza, il diritto di effettuare le operazioni doganali in “luogo diverso” da quello doganale oppure – come riterrebbe il Collegio rimettente – anche in base alla formulazione generica della norma vi residua in capo all’autorità doganale la valutazione sulla compatibilità del sito alternativo con l’interesse pubblico primario dalla stessa perseguito, specie nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa in via sperimentale”; b) in caso di risposta affermativa sulla natura discrezionale del potere “se il potere di revoca di una decisione favorevole previsto dall’art. 28, par. 1, lett. a), laddove fa riferimento al venir meno delle condizioni originarie, comprende anche l’interesse pubblico originario posto a base dell’atto favorevole o se, diversamente, sia compatibile una norma interna, quale l’art. 21-quinquies della Legge 291/1990 che in via generale e uniforme su tutto il territorio nazionale disciplina il potere di autotutela revocatoria, ammettendola anche nel caso in cui sia venuto a mancare l’interesse pubblico originario o sia diversamente valutata l’opportunità di mantenere il privilegio privato, tenendo conto anche che nella specie l’autorizzazione era stata concessa in via sperimentale”.

A.M.

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