Al via a Ravenna la gara per il lavoro portuale ex-art.17 della legge 84/94
La nuova autorizzazione sarà rilasciata per un periodo compreso fra 5 e 10 anni. Prevista clausola sociale per i lavoratori della Cpr
Sarà riassegnata nei prossimi mesi l’autorizzazione alla fornitura di manodopera temporanea nel porto di Ravenna.
L’Autorità di sistema portuale romagnola ha infatti appena pubblicato il relativo bando, essendo in scadenza il titolo in capo alla Compagnia Portuale di Ravenna. Il documento fissa le tariffe massime per il servizio partendo da quelle esistenti (345,78 euro per il turno feriale diurno), e stabilisce diversi requisiti per i candidati. Oltre a quelli di ordine generale, i soggetti interessati non devono avere alcun rapporto societario con imprese portuali e terminalisti, devono possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 500mila euro e vantare un fatturato globale medio annuo degli ultimi 3 esercizi finanziari non inferiore a 15 milioni di euro.
Inoltre occorre un’esperienza pregressa, adeguatamente certificata con relativa documentazione dimostrativa, per un periodo non inferiore a tre anni – nell’arco dei cinque anni precedenti la procedura – nello specifico settore della fornitura di lavoro portuale per operazioni e servizi. Tale requisito concernerà “la dotazione di personale adeguato e professionalizzato in misura non inferiore a 350 unità” e un numero di ore di lavoro annuo prestate nel triennio pari a 182.000, corrispondente a circa il 30% dei turni svolti fra 2023 e 2025 da Cpr (in media poco più di 101mila l’anno considerando il turno lavorativo diurno medio di 6 ore).
Esplicitata chiaramente la clausola sociale: “Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato presso la precedente impresa autorizzata, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore garantendo le stesse tutele economiche e normative previste dall’art. 17 della Legge 84/94, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente assicurandone la continuità del rapporto di lavoro sotto il profilo normativo e retributivo del Ccnl Porti”.
La durata dell’autorizzazione andrà da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni, a seconda del punteggio ottenuto dall’aggiudicatario.
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