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Manta Logistics (Moby-Ars Altmann) non sarà risarcita per lo ‘sfratto’ a Piombino

Sconfitta giudiziaria al Tar della Toscana per la joint venture dell’automotive scacciata dal porto toscano per fare spazio alla nave rigassificatrice

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
5 Giugno 2026
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Piombino-planimetria

Resta salva la possibilità di appellarsi al Consiglio di Stato, ma la sentenza appena pronunciata dal Tar della Toscana lascia ben poco margine alla speranza di Manta Logistics di ottenere quantomeno un risarcimento dal mancato investimento nel porto di Piombino e dalla conseguente lite contro l’Autorità di sistema portuale locale.

Come hanno ripercorso nel dettaglio i giudici fiorentini, la joint venture fra il gruppo Moby e la tedesca Ars Altmann intenzionata a creare un polo dell’automotive nel porto toscano ottenne nel 2019 in via definitiva una porzione delle aree richieste e altre due porzioni in via provvisoria. Nel frattempo, però, sopravveniva l’esigenza di collocare nello scalo il rigassificatore Golar Tundra, con conseguente revoca di buona parte degli spazi fino a quel momento concessi a Piombino Industrie Marittime.

Passaggio decisivo del contenzioso risiede proprio nella decisione dell’Autorità di sistema portuale di avviare una procedura per provare a ‘compensare’ Pim con le aree provvisoriamente assegnate a Manta. Procedura correttamente condotta dall’ente, secondo i giudici, anche per quel che concerne la sua pubblicità: la mancata partecipazione di Manta è stata infatti causa dell’inammissibilità di buona parte dei suoi motivi di ricorso: “La mancata impugnazione di tali Avvisi priva dunque la ricorrente dell’interesse a contestare, attraverso l’impugnazione degli atti finali della procedura ad evidenza pubblica in questione, le scelte strategiche di base adottate o confermate con i medesimi Avvisi”. Non avendo partecipato Manta alle procedure, è inammissibile pure il ricorso della stessa contro le revoche dell’aggiudicazione provvisoria.

Quanto alla revoca dell’area definitivamente assegnata a Manta, a pesare sull’inammissibilità del relativo ricorso sarebbe poi il disinteresse della medesima a gestire solo questo spazio, “confermato dalle seguenti circostanze tutte elencate nel provvedimento di revoca n. 3 del 2025 e nella relativa comunicazione di avvio del procedimento: a) la società (in circa quattro anni) non si era mai concretamente attivata per la sottoscrizione dell’accordo prodromico relativo al lotto 1; b) la società, pur rivestendo la qualifica di aggiudicataria del lotto 1, era rimasta inerte di fronte ai seguenti obblighi ad essa spettanti od assunti volontariamente: b1) presentazione della cauzione; b2) esecuzione dei lavori di pavimentazione delle aree ricomprese nel medesimo lotto 1, lavori poi effettuati dall’AdSP senza alcun contributo materiale od economico, diretto od indiretto, dell’aggiudicataria”.

Ma non è tutto, perché “con considerazioni estese dunque anche alla revoca dell’aggiudicazione del lotto 1, è poi evidente come l’amministrazione procedente abbia dovuto fronteggiare sopravvenute circostanze di rilievo nazionale ed internazionale, imprevedibili al momento di indizione della procedura ad evidenza pubblica (cioè nel 2019), senza che in alcun comportamento dalla stessa posto in essere possa ravvisarsi un’assenza di buona fede o correttezza (…). In particolare non può essere addebitato all’AdSP di aver ingenerato in Manta inutili affidamenti circa il mantenimento dell’assetto strategico portuale delineato nel 2019, tenendola al contempo all’oscuro delle parallele trattative con Pim, in quanto tutti gli atti di cui sopra si è detto sono stati pubblicati quantomeno nel settore amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’AdSP, per cui gli impatti sul progetto di sviluppo del porto derivanti dall’ordinanza commissariale del 25 ottobre 2022 erano facilmente prevedibili e conoscibili dall’interessata. Peraltro, risulta dagli atti di causa come l’AdSP si sia concretamente adoperata, ricercando soluzioni alternative, per dare comunque la possibilità a Manta di sviluppare il suo disegno industriale in altro spazio diverso ma sostanzialmente equivalente a quello dei tre lotti oggetto di procedura”.

A.M.

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