Uniport valuta il ricorso in Cassazione nel caso dei contributi anti-Covid
De Filicaja: “Il Consiglio di Stato non ha svolto alcuna attività istruttoria per accertare se e quanto la riduzione del personale abbia impattato sulla riduzione dei turni”

Come prevedibile, la sentenza del Consiglio di Stato sul caso dei contributi anti-Covid erogati dall’Autorità di sistema portuale di Livorno all’impresa portuale Uniport ha creato strascichi. Il presidente della società Jari De Filicaja, nell’intervento che segue e pubblichiamo per intero, rimarca in proposito un presunto difetto di istruttoria dei giudici di Palazzo Spada, ventilando un possibile ricorso per Cassazione:
Il consiglio di stato ha affermato che “non sono quantificabili a priori gli effetti” della riduzione del personale rispetto al dato del minor numero dei turni lavorati ed ha escluso perciò che la riduzione dei lavoratori determini proporzionalmente la riduzione dei turni lavorati.
Ha ritenuto tuttavia innegabile che la riduzione del personale condizioni a sua volta il numero dei turni effettuati dai lavoratori dal momento che, pur potendo darsi incremento del turno medio di lavoro per singolo dipendente, vi sono limiti di impiego che derivano dal Ccnl.
Fatte queste premesse il Consiglio di Stato non ha svolto alcuna attività istruttoria per accertare se ed in che misura tale distorsione possa essersi in concreto verificata né dunque ha stabilito se Adsp abbia o meno corrisposto ad Uniport contributi che non compensino effettive riduzioni di traffico.
Come criteri applicativi il Consiglio di stato ha chiarito che nella determinazione dei contributi erogabili si deve tenere conto:
- a) da un lato del ricorso al lavoro straordinario nei periodi nei quali vi sia stata riduzione di organico rispetto all’anno 2019;
- b) dall’altro del ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte dell’Alp.
Adottando questi criteri Uniport potrà allora documentare che:
- ii) la riduzione del personale dei lavoratori rispetto all’organico presente nel 2019 si è verificata dall’anno 2022, non attraverso licenziamento, e che successivamente la dotazione organica è stata parzialmente reintegrata, per mantenere un equilibrio con il lavoro temporaneo.
- ii) Il ricorso al lavoro straordinario si è mantenuto negli anni 2021 e seguenti nei limiti delle previsioni del Ccnl e comunque si è attestato su livelli sovrapponibili a quelli dell’anno 2019;
iii) Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo negli anni 2022, 2023 e successivi è stato mediamente inferiore a quello dell’anno 2019, si è continuato a farvi ricorso solo per far fronte a picchi di lavoro e certo non per supplire a carenze di organico.
Sul piano delle impugnazioni, la sentenza del Consiglio di Stato è ricorribile per Cassazione per profili che attengono alla giurisdizione ed allo sconfinamento nell’ambito di disciplina del potere legislativo ed Uniport valuterà la proposizione del ricorso.
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