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Caronte & Tourist non sovverte le regole dei bandi marittimi

Ricorso inammissibile secondo il Tar di Torino: l’armatore non ha un interesse né ha subito alcuna specifica lesione dall’approvazione delle misure adottate da Art nel 2019

di Redazione SHIPPING ITALY
26 Luglio 2022
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Le regole definite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti nel marzo 2019 “per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le Isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare” restano intatte. Lo ha stabilito il Tar di Torino, dichiarando inammissibile un ricorso di Caronte&Tourist che ne propugnava l’annullamento.

L’armatore siciliano contestava il regolamento perché interferente a suo dire “con decisioni e attività rimesse dall’ordinamento all’autonoma discrezionalità delle stazioni appaltanti”. Nel mirino in particolare l’imposizione del “ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, l’introduzione di “specifiche indicazioni con riferimento ai requisiti di partecipazione”, la “predisposizione autonoma delle Convenzioni di servizio” e “l’imposizione della predisposizione di un piano economico finanziario”.

Il Tar non è nemmeno entrato nel merito, ma ha respinto il ricorso accogliendo l’eccezione di inammissibilità sollevata da Art a proposito della carenza di interesse di Caronte al ricorso. La compagnia armatoriale, spiegano infatti i giudici, “non ha censurato la decisione di ricorrere a procedure a evidenza pubblica, né ha dato prova di aver partecipato ad una gara per l’affidamento dei servizi in questione o che ciò le sia stato impedito dalle misure oggi contestate; essa si trova, quindi, nella medesima posizione indifferenziata di tutti gli operatori economici attivi nello specifico segmento di mercato considerato, non vantando alcun interesse e legittimazione all’impugnazione della delibera contestata”.

Osservato poi che “l’individuazione del criterio di aggiudicazione è oggi sottratta alla libera valutazione della stazione appaltante, avendo espresso il legislatore una chiara preferenza per l’offerta economicamente più vantaggiosa”, il Tar osserva anche che “la ritenuta illegittimità di detta scelta deve essere fatta valere in concreto unitamente all’impugnazione del provvedimento che rende attuale la lesione (i.e. dell’aggiudicazione), non avendo essa natura escludente”.

Le regole delineate da Art, insomma, non hanno causato un pregiudizio a Caronte relativamente a una qualche gara in particolare, da cui la carenza dell’interesse a ricorrere: “Le misure regolatorie contestate, infatti, trovano applicazione nell’ambito di procedure di aggiudicazione future che sono, allo stato, del tutto ipotetiche e neppure in concreto individuate dalla ricorrente, (…); pertanto, manca il duplice requisito dell’attualità e della concretezza dell’interesse a ricorrere”.

Resta da capire se la società guidata da Vincenzo Franza intenda tornare sul punto, magari a latere dell’aggiudicazione dei bandi della Regione Siciliana per il servizio regionale di trasporto marittimo, da un mese e mezzo in attesa di conclusione, anche se la società è stata l’unica a presentare un’offerta per il segmento di proprio interesse (ro-pax).

A.M.

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