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TRANSPORT LEGAL

“I secondi livelli fanno parte della retribuzione dei marittimi”

L’avvocato Lo Bocchiaro non ha dubbi: l’Inps non potrà usare i livelli minimi del Ccnl come base di calcolo per l’indennità marittima

di Redazione SHIPPING ITALY
17 Gennaio 2024
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo di seguito un parere a cura dell’avvocato Walter Lo Bocchiaro (Lo Bocchiaro studio legale) in merito ai dubbi sorti intorno all’interpretazione della norma contenuta nell’ultima Legge di Bilancio che ha abbassato dal 75 al 60% della retribuzione l’indennità di malattia del personale navigante:

 

Alla luce dell’intervento normativo con cui si è operata la decurtazione dal 75% al 60% del coefficiente di calcolo dell’indennità giornaliera da malattia propria per la gente di mare, emerge, senza alcun stupore, il considerevole turbamento affliggente tale categoria di lavoratori.

Come è stato ampiamente denunciato dalle sigle sindacali autonome e confederali – è notizia degli ultimi giorni lo stato di agitazione proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – allo stato attuale, dato il tenore letterale dell’art. 1 comma 156 della recente Legge di Bilancio, si evidenziano numerose segnalazioni in ordine a quelle che saranno le effettive modalità operative che adotterà l’Inps per la quantificazione delle liquidazioni dovute.

Invero, per dovere di cronaca, è opportuno sottolineare che ad oggi si è in attesa di una Circolare a firma dell’Ente che sulla carta districhi ogni dubbio.

Ed è proprio sul contenuto venturo di tale atto che, negli ultimi giorni, si sono legittimamente avanzate, in special modo da alcune delegazioni sindacali, diverse denunce relative a un pronosticato mutamento dei criteri di calcolo che opererà l’Inps per l’erogazione dell’indennità.

Sostanzialmente, posto che la “norma riformatrice” statuisce che l’indennità giornaliera sarà calcolata sulla base della “retribuzione media globale” giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia, tra i naviganti sembra essersi innestato il dubbio che l’Ente sia intenzionato ad escludere dal flusso retributivo comunicato dagli armatori (necessario per il computo della prestazione), le erogazioni premiali e/o di produzione, senonché previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello, comportando una considerevole riduzione nelle liquidazione, già oggetto di un decremento certo del 15% goduto per decenni.

Ma sarà davvero così?

A parere di chi scrive, premesso che la Circolare che verrà comunicata nei prossimi giorni rappresenterà un atto generale interno non avente valore normativo ma interpretativo, non vi è norma nel nostro ordinamento che giustifichi l’esclusione di tali elementi dal flusso retributivo prodromico per il calcolo dell’indennità da malattia.

Infatti, a fronte dell’abrogazione dell’art. 2 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 a seguito dell’intervento dell’art. 1 comma 67 della l. n. 247/2007, per le prestazioni previdenziali, assistenziali e pensionistiche, non è prevista alcuna specifica esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello.

Ancora, ritenere che determinate voci siano da escludere dal flusso retributivo, perché magari non assimilabili ad attività lavorative, contraddice proprio il concetto di retribuzione, termine richiamato dalla norma e pacificamente accolto tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza.

A scapito di equivoci, posto che per “retribuzione” si intende la base imponibile previdenziale, cioè tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro e al lordo di qualsiasi ritenuta, i compensi premiali e/o di produzione previsti dai contratti di secondo livello, pur essendo elementi che non costituiscono la vera e propria retribuzione collegati alla effettiva prestazione lavorativa (es. paga base, contingenza, straordinario, cottimo), vengono considerati come caratterizzati da una natura retributiva laddove configurino dei corrispettivi di prestazioni contrattuali obbligatorie a condizione che la loro corresponsione sia costante nel tempo con la diretta conseguenza di essere soggetti a contribuzione.

Conseguentemente, ritenuto che per la totalità dei marittimi tali voci vengono stabilmente erogate dalle Compagnie Armatoriali, diventando parte integrante della loro retribuzione, non possono in alcun modo essere escluse dall’Inps, stante l’idoneità nell’aver di per sé caratteristiche quali determinatezza, costanza, continuità, obbligatorietà e la loro assoluta  assimilabilità al dettato normativo di cui all’art. l’art. 71 del Regio Decreto n. 200 del 1937 che disciplina la determinazione del salario dei lavoratori marittimi (“per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica”).

Tanto ravvisato, al fine di scongiurare l’insorgenza di probabili contenziosi, prima della pubblicazione della Circolare, sarebbe auspicabile pertanto che l’Istituto indichi un tavolo tecnico con esperti provenienti dalle delegazioni armatoriali e sindacali e che quest’ultime diano debita attenzione normativa ai timori emersi nel corso dei negoziati per il rinnovo del Ccnl appena scaduto.

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