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Più concreto per Civitavecchia il rischio di vedere sfumare il progetto del polo agroalimentare

Il Tar boccia il ricorso dell’Adsp sulle risorse per la nuova iniziativa di logistica: 19 giorni per produrre le integrazioni dovevano bastare, malgrado alcuni di essi “coincidessero con giorni festivi”

di Redazione SHIPPING ITALY
9 Aprile 2024
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Le possibilità per l’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia di finanziare i suoi progetti a servizio della filiera agroalimentare con fondi Pnrr, lanciati oltre un anno fa, sembrano diminuire sempre di più.

A quasi un anno di distanza dal giudizio cautelare, infatti, il Tar del Lazio ha respinto i due ricorsi dell’ente portuale contro il doppio diniego del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla richiesta di fondi per “Polo della logistica agroalimentare al servizio del porto di Civitavecchia” e “Logistic Green Park e piattaforma di intelligenza artificiale per la logistica agroalimentare portuale porto di Civitavecchia”.

Dalla lettura della sentenza emerge l’accaduto. Il 22 dicembre 2022 venne approvata la graduatoria finale per l’accesso alle agevolazioni in questione e l’Adsp risultava tra i soggetti ai quali era stata richiesta come condizione per l’assentimento la “produzione di ulteriore documentazione”. Solo il 2 gennaio, però, l’ente chiedeva una proroga di 7 giorni, cui il Ministero rispondeva il 5 gennaio dando tempo fino al 10, ma, “causa chiusura degli uffici per l’Epifania”, veniva acquisita al protocollo dell’ente solo il 7 gennaio. Dopodiché l’Adsp né alla scadenza né nel tempo intercorrente fino al provvedimento di diniego (30 gennaio) mandava le integrazioni richieste al Ministero.

Ora il Tar ha sentenziato che “non merita favorevole considerazione la doglianza relativa all’esiguità del termine concesso per il riscontro, atteso che, in disparte l’esigenza – pure evidenziata da parte resistente – di concludere i procedimenti istruttori nel doveroso rispetto delle stringenti scadenze previste dal Pnrr, come rilevato anche nell’ordinanza che ha rigettato l’istanza di misure cautelari (n. 2088/2023, cit.), da un lato, ‘il termine assegnato (comprensivo della concessa proroga) di 19 giorni per produrre documenti, deve considerarsi più che congruo ai fini dell’integrazione documentale, essendo irrilevante che alcuni dei giorni compresi nel periodo complessivamente considerato coincidessero con giorni festivi’, dall’altro lato, pur potendo ‘produrre a sua discrezione, e con la massima libertà delle forme, ulteriore documentazione, o chiedere chiarimenti’, “la ricorrente non ha prodotto nessun documento”, neanche dopo la scadenza del termine concesso (10 gennaio 2023), né prima né dopo l’adozione del provvedimento di diniego dell’istanza (30 gennaio 2023)”.

Rigettati anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta genericità della richiesta di integrazioni (Adsp è stata “posta nelle condizioni di produrre la documentazione e i chiarimenti necessari alla valutazione del progetto con un apprezzabile margine di libertà”) e il terzo, che lamentava la carenza di un preavviso di rigetto, che secondo il Tar il Ministero non avrebbe dovuto inviare in un progetto per il quale semplicemente si chiedevano integrazioni mai prodotte come condizione all’assentimento dei finanziamenti.

A.M.

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