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Consentita la deroga temporanea alle funzioni previste dal Prp

Il Consiglio di Stato conferma quanto stabilito due anni fa dal Tar della Toscana, ma Ltm (gruppo Moby) ottiene un parziale riconoscimento in tema di riduzione del canone

di Nicola Capuzzo
15 Luglio 2024
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Le Autorità di sistema portuale possono derogare temporaneamente a quanto da esse stabilito in materia di destinazione del terminal portuali, se ciò è giustificato da ragioni attinenti allo sviluppo dello scalo.

Lo ha ribadito una sentenza fiume del Consiglio di Stato, cui Ltm – Livorno Terminal Marittimo (gruppo Moby) si era appellata per ribaltare la pronuncia con cui il Tar della Toscana due anni fa ne aveva rigettato il ricorso contro l’autorizzazione temporanea concessa dall’Adsp labronica al Terminal Scotto ad operare su alcune navi di Cotunav, cliente in rotta all’epoca dei fatti con lo storico fornitore Ltm: “Ltm trascura che un conto è lo svolgimento in pianta stabile delle suddette operazioni, a cui si riferiscono le sentenze da essa invocate (Scotto perse il ricorso contro il diniego dell’Adsp dell’autorizzazione ad operare in pianta stabile il traffico di Cotunav, ndr), altra cosa è lo svolgimento temporaneo delle stesse dettato dalla superiore necessità, per il porto di Livorno, di non perdere l’operatore Cotunav, che garantiva i traffici con la Tunisia”.

Anche i giudici di Palazzo Spada hanno in sostanza riconosciuto il diritto delle Adsp di derogare ai propri Piani regolatori portuali qualora lo richieda l’esigenza di tutelare i traffici dello scalo: “Il Collegio ritiene che la pretesa allo svolgimento stabile delle operazioni portuali non possa essere assimilata alla fattispecie per cui è causa, in cui lo svolgimento temporaneo delle operazioni è stato autorizzato per evitare il dirottamento delle merci movimentate dalla Cotunav presso un altro scalo e, quindi, il rischio di che quest’ultimo diventasse la destinazione definitiva delle navi della predetta compagnia, con una perdita di traffico portuale e i conseguenti danni per il porto di Livorno”.

In larga parte negativa, per Ltm, anche la restante parte della sentenza, volta ad analizzare una corposa serie di contestazioni contro le modalità di calcolo del canone del terminalista adottate dall’Adsp. In particolare il Consiglio di Stato ha riconosciuto la bontà dell’operato dell’ente, che, nell’applicare le riduzioni previste per il traffico delle autostrade del mare, non vi ha ricompreso quello per la Sardegna, non esistendo un’alternativa stradale a tali rotte.

Per contro Ltm s’è vista accogliere un solo motivo d’appello, avente ad oggetto “il rigetto da parte della sentenza di prime cure del motivo incentrato sull’illegittimità della mancata considerazione, tra gli investimenti ritenuti ammissibili ai fini dello scomputo, delle spese da essa sostenute nel 2018 per l’installazione del sistema di videosorveglianza e di quelle relative alla posa in opera dei pozzetti per cavidotto”.

Infatti, si legge in sentenza, “il fatto che le spese in discorso garantiscano la sicurezza del terminal nulla toglie alla loro capacità di incrementare, nel contempo, il valore del bene demaniale: appare, invero, di palmare evidenza che gli investimenti di videosorveglianza possano contribuire ad accrescere il valore di tale bene, cosicché vanno disattese le argomentazioni difensive svolte in proposito dalla difesa dell’AdSP, secondo cui gli investimenti in parola avrebbe concorso solo alla maggiore funzionalità del terminal, ad esclusivo vantaggio dello stesso”.

In sostanza Ltm avrebbe avuto diritto a una riduzione del canone parametrata sull’investimento compiuto per dotare il terminal di un impianto di videosorveglianza.

A.M.

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