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TRANSPORT LEGAL

A Livorno una sentenza sul port storage di un container fa sorridere gli spedizionieri

Un giudice di pace ha revocato il decreto ingiuntivo di un terminalista: non c’è legittimazione passiva per la sosta in piazzale perché la locazione del container avviene non in nome proprio ma del mandante

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
15 Novembre 2024
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Lo spedizioniere non ha legittimazione passiva per i costi di port storage. Lo ha sentenziato un giudice di pace di Livorno, a valle di una lite riepilogata dallo Studio Zunarelli, difensore della casa di spedizioni.

“Il mandante di un contratto di spedizione stipulava con uno spedizioniere internazionale un contratto avente ad oggetto la spedizione di un container in Asia. Nell’espletamento del suddetto mandato, lo spedizioniere prenotava uno spazio a bordo della nave per la spedizione del container. Una volta entrato in porto, il container veniva bloccato per un’ispezione doganale. Effettuata l’ispezione, il container veniva imbarcato, avendo però intanto maturato importi a titolo di demurrages, detention (da corrispondersi alla compagnia marittima) e port storage (da corrispondersi al terminal portuale). Il terminal portuale, in relazione alle somme dovute a titolo di port storages, si rivolgeva direttamente allo spedizioniere, anziché al mandante di quest’ultimo. Poiché una via transattiva non era percorribile, il terminal portuale si decideva ad agire in giudizio, ottenendo, contro lo spedizioniere, decreto ingiuntivo relativo agli importi richiesti a titolo di port storages” ha ricostruito lo studio legale.

Lo Studio Zunarelli ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dello spedizioniere e chiamato in causa il proprio mandante. In particolare lo Studio deduceva che, “quando un contratto di trasporto mediante container viene concluso grazie all’intervento di uno spedizioniere, sorgono molteplici fattispecie contrattuali, tra loro distinte ed autonome, ossia: il contratto di spedizione vero e proprio; il contratto di trasporto marittimo ed anche il contratto di locazione del container. In virtù di tale ultima fattispecie contrattuale, il vettore marittimo, tramite lo spedizioniere, fornisce al mittente del contratto di trasporto il container impiegato per lo stivaggio delle merci dando vita ad un autonomo contratto di locazione, del tutto distinto dal contratto di trasporto”.

Quest’ultimo contratto non è operazione che lo spedizioniere compie in nome proprio e per conto del mandante, bensì in nome e per conto del proprio mandante: “Da ciò deriva la conseguenza che le richieste di pagamento relative ai costi maturati dal container per eventuali soste al porto non possono essere rivolte allo spedizioniere (che non ha quindi legittimazione passiva in un eventuale giudizio), ma direttamente al mandante di quest’ultimo”.

Il giudice ha accolto questa tesi elaborata dall’avv. Stefano Campogrande e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa terminalista, ravvisando la carenza di legittimazione passiva dello spedizioniere.

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