La giustizia questa volta non sorride a Venis Cruise 2.0
Bocciato il ricorso d’appello per ottenere, oltre alla riammissione al concorso per il terminal crociere fuori Laguna, anche lo status di ‘studio esistente’
Venis Cruise 2.0 non godrà di uno status particolare nel concorso di idee che l’Autorità di sistema portuale di Venezia ha ribandito un anno fa per proporre la realizzazione di un terminal passeggeri da realizzare fuori dalla Laguna di Venezia.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato rispondendo negativamente alla domanda d’ottemperanza che le due società autrici del progetto (Duferco Italia Holding e Dp Consulting) avevano proposto a valle della sentenza con cui i giudici di Palazzo Spada ne avevano accolto il ricorso contro l’esclusione dal concorso.
In sostanza Duferco e Dp eccepivano che secondo la sentenza non solo Venis Cruise 2.0 potesse partecipare, ma fosse ricompreso fra gli studi analitici preesistenti forniti dall’Adsp agli aspiranti candidati, beneficiando quindi di una sorta di status di favore fra i progetti in concorso.
Tesi però rigettata dai giudici, per i quali la sentenza “invita l’Amministrazione e tenere conto degli ‘studi preesistenti’, ma non impone l’obbligo, senza una pregressa valutazione discrezionale dei necessari presupposti, di inserire il progetto Venis Cruise 2.0, come pretenderebbero le ricorrenti, nell’Elenco allegati studi e progetti a disposizione di Autorità di Sistema Portuale’, nell’ambito del quale sono inclusi solo studi e documenti commissionati ed acquisiti dalla parte pubblica, a seguito di una autonoma valutazione dell’Autorità, nell’ambito della discrezionalità che gli è propria, ciò al fine di individuare la migliore soluzione, a seguito della positiva conformità dei progetti agli specifici interessi pubblici sottesi”.
Il collegio ha inoltre evidenziato che “L’Autorità di Sistema Portuale, a sostegno dell’assunto, ha riferito che né il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, né il Cipe hanno approvato il Venis Cruise 2.0, con la conseguenza che la valutazione discrezionale preliminare della rispondenza dell’idea progettuale elaborata dalle Società ricorrenti all’interesse pubblico non è avvenuta”. Sicché, “come ha rammentato l’Autorità di Sistema nei propri scritti difensivi, al giudice amministrativo non può essere consentita una valutazione sostanzialmente sostitutiva dell’operato tecnico – discrezionale dell’amministrazione, pertanto neppure al giudice dell’ottemperanza può essere consentito, in sede di cognizione, imporre l’obbligo all’Autorità di Sistema Portuale di ricomprendere il progetto Venis Cruise 2.0. tra gli ‘studi e progetti a disposizione di Autorità di Sistema Portuale’ ai fini del concorso di idee, oltre i limiti del giudicato delineato dalla sentenza n. 8181 del 2023”.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY
SHIPPING ITALY E’ ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
