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Liberty Lines dovrà essere risarcita dal Ministero dei Trasporti

Il Tar del Lazio ordina a Porta Pia (indicandone i criteri) di offrire alla compagnia una somma per la mancata gara, fra 2018 e 2023, per il servizio Messina – Reggio Calabria

di Redazione SHIPPING ITALY
23 Gennaio 2026
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L’ammontare sarà molto lontano dagli oltre 32 milioni di euro chiesti in prima battuta, ma Liberty Lines dovrà esser risarcita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso ad hoc che la compagnia di navigazione aveva proposto dopo che il Consiglio di Stato nel 2023 l’aveva riconosciuta in ragione nel contenzioso avviato contro il Mit per la decisione di quest’ultimo, nell’autunno 2018, di non rimettere a gara il servizio di collegamento marittimo veloce fra Messina e Reggio Calabria, affidandolo alla Bluferries (poi Blu Jet) di Rfi.

Il tribunale, ribadendo quanto statuito da Palazzo Spada sull’affidamento senza gara, ha però riconosciuto a Liberty Lines il solo danno da perdita di chance: “Se sono certamente rinvenibili i presupposti per il riconoscimento di un fatto illecito (l’illegittimità dell’affidamento, come già accertata dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia n. 2015/2023), non sussiste, invece, nel caso di specie, alcuna certezza che, ove l’amministrazione avesse proceduto già nel 2018 all’immediata indizione di una gara, la ricorrente ne avrebbe ottenuto l’affidamento (nesso causale) (…). Ne discende, pertanto, come, nel caso di specie, Liberty non possa pretendere il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, non essendovi alcuna prova che, in caso di mancato affidamento diretto a Bluferries s.r.l. e indizione immediata di una relativa gara, si sarebbe aggiudicata il servizio di cui si discorre fin dal 1° ottobre 2018”.

Nondimeno i giudici hanno valutato la circostanza che Liberty non era solo l’incumbent nel 2018, ma è stata anche l’aggiudicataria della gara del 2023: “Deve, dunque, essere accolta (solo) la domanda risarcitoria per perdita di chance, ritenendo il Collegio che la circostanza, consistente nell’essersi Liberty poi aggiudicata la gara bandita per l’espletamento del servizio in questione – partecipandovi, peraltro, come unica offerente – valga, nel caso di specie, a comprovare una probabilità di affidamento alla stessa del servizio medesimo (anche) per il periodo anteriore”.

Nella parte finale, prima di “ordinare al Ministero di proporre, in favore della Società ricorrente, una somma a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance” entro 60 giorni, i giudici hanno stabilito i criteri con cui calcolarla. La base sarà costituita dal “margine di utile effettivo che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall’esecuzione del servizio” nel quinquennio in cui non l’ha svolto, da calcolarsi in base alla media di quello realizzato dal 2023 in poi, detratti “i redditi sotto qualunque forma conseguiti nel medesimo periodo dalla Società in relazione all’impiego alternativo (anche se solo parziale) dei mezzi propri necessari allo svolgimento del servizio in questione”.

Dato, poi, che “il risarcimento della perdita di chance non può che essere commisurato ad una frazione probabilistica del vantaggio finale, dovrà, poi, essere attribuita a Liberty, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, un importo pari a solo il 10% della somma così calcolata”. Ma rivalutata e con gli interessi.

A.M.

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