Per i dragaggi di Olbia respinto il ricorso dell’Adsp
Resta in piedi, innanzi al Tar della Sardegna, il diniego per l’impatto paesaggistico delle vasche di colmata
Il dragaggio del porto di Olbia non s’ha da fare.
Il Tar della Sardegna ha infatti respinto il ricorso dell’Autorità di sistema portuale con sede a Cagliari contro il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di dragaggio di Olbia, che, nell’ambito della valutazione di impatto ambientale, aveva recepito il negativo parere paesaggistico espresso da Soprintendenza e Ministero della cultura, legato in estrema sintesi all’impatto che le vasche di colmata essenziali per il deposito dei materiali di escavo avrebbero sulla linea di costa.
“Il punto dirimente, a giudizio del Collegio, è proprio questo: il progetto proposto dall’Autorità non ha fornito alcuna localizzazione alternativa per la realizzazione delle vasche di colmata. Ciò ha precluso alle Amministrazioni, competenti alla salvaguardia del vincolo, di poter compiere pienamente le valutazioni loro spettanti in ordine alle alternative ragionevoli, inclusa la c.d. opzione zero. (…) A ben vedere, se il punto dirimente fosse stato esclusivamente quello dello stoccaggio del materiale dragato, allora l’Autorità avrebbe potuto e dovuto elaborare soluzioni localizzative alternative, rappresentando poi l’opzione zero correlata alla mancata esecuzione delle opere; se, invece, lo scopo era la realizzazione di un nuovo banchinamento, tramite la collocazione delle vasche di colmata, le stesse perdono di rilevanza nell’ottica del più ampio progetto di dragaggio e di sistemazione delle quote dei fondali, rappresentando uno strumento per il perseguimento di un fine più ampio. Ad ogni modo, lo studio proposto dalla ricorrente era certamente carente sotto il profilo della individuazione di localizzazioni alternative per le vasche di colmata, essendo stato individuato esclusivamente il sito corrispondente al pontile Ex Palmera” hanno scritto i giudici.
In sostanza il progetto dell’Adsp non sarebbe stato sufficientemente motivato: “Risulta, infatti, ineludibile dimostrare la convenienza economico-sociale e ambientale di un progetto, attraverso la misurazione del suo contributo al benessere collettivo, quantificando puntualmente i benefici socioeconomici generati e le residue esternalità ambientali che la collettività dovrà sopportare. In tale contesto, la valutazione dell’opzione zero consente di stabilire se il progetto è in grado di produrre benefici socio-economici idonei a marginalizzare il sacrificio dei valori ambientali, rendendolo accettabile (rectius sostenibile)”.
Rigettati anche i motivi relativi alla concreta insistenza delle vasche su aree vincolate: “La valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione appare esente da qualsiasi vizio, essendo stata ampiamente motivata dall’esigenza di tutelare il paesaggio, protetto dai citati D.M., dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’opera proposta, prescindendo anche dal fatto che la stessa ricada direttamente su area vincolata”. Il sindacato di tale discrezionalità, ha sentenziato il Tar, è possibile solo “sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa”.
A.M.
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