La tassa sui rifiuti per gli specchi acquei spetta alle Adsp
La Corte di giustizia tributaria di Livorno chiarisce che la Tari va riscossa dai Comuni solo per gli specchi acquei non ricadenti nella giurisdizione di un’Autorità portuale
Gli specchi acquei “sono aree scoperte ed è indifferente che siano aree solide o liquide, quindi sono soggetti a tassazione sia i posti destinati all’ormeggio di imbarcazioni in acqua, sia i posti a terra per il rimessaggio nell’area portuale, con l’imponibilità di tali spazi”.
Lo ha ribadito una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno, chiarendo però come la spettanza della riscossione della relativa Tari vari a seconda che le aree in questione ricadano o meno sotto la giurisdizione di un’Autorità portuale. I giudici, infatti, hanno precisato che per i Comuni “l’istituzione dell’Autorità portuale si pone come causa di esclusione della tassa rifiuti delle aree soggette alla sua competenza. Viceversa, nei porti privi di tale Autorità solo il Comune è tenuto a svolgere il servizio di smaltimento rifiuti in regime di privativa”.
È la legge 84/1994 a stabilire che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli prodotti a bordo dalle navi e i residui di carico, costituiscono operazioni che non sono demandate al Comune o comunque al gestore del servizio pubblico di igiene urbana, ma al soggetto incaricato dalla stessa Autorità portuale. Ed essendo istituita una tariffa ad hoc per lo svolgimento del servizio, è escluso che l’amministrazione comunale possa richiedere nell’ambito portuale il pagamento della tassa.
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