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Economia

Caronte&Tourist ribalta il verdetto Antitrust sui collegamenti nello Stretto di Messina

Il Consiglio di Stato demolisce il lavoro dell’Agcm e annulla la sanzione da quasi 4 milioni di euro all’armatore per l’accusa di abuso di posizione dominante e prezzi eccessivi

di REDAZIONE SHIPPING ITALY
22 Luglio 2026
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Colpo di scena nella lunga vicenda giudiziaria che vede contrapposti Caronte & Tourist e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

A quasi un anno dalla sentenza con cui il Tar del Lazio aveva confermato la multa da 3,7 milioni di euro inflitta alla compagnia per presunto abuso di posizione dominante nei collegamenti sullo Stretto di Messina, il Consiglio di Stato ha completamente ribaltato l’esito del contenzioso, annullando sia la decisione del Tar sia il provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust.

La sentenza non afferma che i prezzi praticati da Caronte fossero necessariamente corretti, ma censura in modo netto il percorso istruttorio seguito dall’Autorità, ritenuto insufficiente sotto diversi profili essenziali.

Il cuore della decisione riguarda infatti il tema più delicato dell’intera vicenda: quando un’impresa dominante può essere accusata di praticare prezzi eccessivi. I giudici di Palazzo Spada ricordano che si tratta di una delle fattispecie più rare e complesse del diritto antitrust europeo, proprio perché esiste il rischio che l’intervento pubblico finisca per sostituirsi al mercato nella determinazione dei prezzi.

Per questo motivo il Consiglio di Stato dedica un’ampia parte della sentenza a ricostruire la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ribadendo che l’analisi non può limitarsi a verificare se il margine tra costi e ricavi sia elevato, ma deve accertare se il prezzo sia realmente “non equo” e privo di un ragionevole rapporto con il valore economico del servizio.

Secondo i giudici, prima ancora di affrontare questo passaggio era indispensabile stabilire se il mercato dell’attraversamento dello Stretto fosse effettivamente chiuso alla concorrenza oppure contendibile. Ed è proprio su questo punto che l’istruttoria dell’Agcm viene giudicata lacunosa.

Il Consiglio di Stato osserva che la stessa Autorità, in precedenti procedimenti, aveva riconosciuto l’assenza di barriere amministrative all’ingresso e la presenza di clausole “multi-vettore” nelle concessioni portuali, destinate proprio a consentire l’accesso di operatori concorrenti. Nel procedimento contro Caronte, invece, tali elementi sarebbero stati sostanzialmente trascurati senza un adeguato approfondimento.

Nemmeno le criticità infrastrutturali dei porti dello Stretto vengono considerate sufficientemente dimostrate. Secondo la sentenza, l’Agcm avrebbe dovuto verificare concretamente se nuovi operatori fossero realmente impossibilitati a entrare nel mercato, ad esempio accertando eventuali dinieghi di accesso agli approdi o simulando scenari di ingresso di nuovi concorrenti. Nulla di tutto questo sarebbe stato fatto.

Un’altra censura riguarda l’utilizzo, nel corso del giudizio, del Piano operativo triennale dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Il documento non era stato acquisito durante l’istruttoria né richiamato nel provvedimento sanzionatorio e, secondo Palazzo Spada, non poteva quindi essere utilizzato successivamente per integrare la motivazione dell’Agcm.

I giudici contestano inoltre l’utilizzo di uno studio del Ministero delle Infrastrutture sul Ponte sullo Stretto, ritenendo che alcune affermazioni contenute nel documento fossero troppo generiche per dimostrare l’effettiva impossibilità di competizione nel mercato dei traghetti.

Anche il fatto che Caronte abbia mantenuto tariffe sostanzialmente stabili per oltre un decennio, secondo il Consiglio di Stato, meritava un’analisi molto più approfondita. La stabilità dei prezzi, infatti, non esclude automaticamente un abuso, ma nemmeno può essere considerata una prova della sua esistenza senza verificare se il mercato fosse effettivamente in grado di autocorreggersi attraverso l’ingresso di nuovi concorrenti.

Per queste ragioni il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della compagnia (in supporto alla quale erano intervenute Confitarma e Assarmatori), annullando integralmente il provvedimento dell’Agcm e condannando l’Autorità anche al pagamento delle spese di giudizio.

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