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A Grimaldi sanzione da 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta nel trasporto passeggeri

L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha reso noto nel suo ultimo bollettino settimanale di aver inflitto una sanzione da 1 milione di euro a Grimaldi Group per pratica commerciale scorretta. La questione più precisamente riguarda inadeguate compensazioni economiche riconosciute ai passeggeri che hanno patito disagi a seguito di significativi ritardi in arrivo […]

di Nicola Capuzzo
22 Febbraio 2021
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L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha reso noto nel suo ultimo bollettino settimanale di aver inflitto una sanzione da 1 milione di euro a Grimaldi Group per pratica commerciale scorretta. La questione più precisamente riguarda inadeguate compensazioni economiche riconosciute ai passeggeri che hanno patito disagi a seguito di significativi ritardi in arrivo delle navi operata dalle societàdel gruppo.

“In particolare, da alcune segnalazioni di consumatori trasmesse dall’Autorità di Regolazione nei Trasporti (ART) in data 22 gennaio 2020 è emerso che Grimaldi, nonostante l’esplicita richiesta proveniente dai passeggeri di ricevere il risarcimento dovuto sotto forma di denaro, come previsto ai sensi del paragrafo 5, dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, normalmente riconosce un bonus da utilizzare per una successiva partenza e non un rimborso pecuniario, salvo il caso di reiterate istanze o a seguito dell’intervento di un legale” spiega l’Antritrust.

Il vettore, “negando ogni addebito di responsabilità, riconoscerebbe il bonus ‘quale gesto di attenzione alla clientela’ e non come una compensazione economica dovuta in conformità a quanto disposto dall’art. 19 citato”. Inoltre, aggiunge ancora l’authority, “Grimaldi non riconoscerebbe ai passeggeri il risarcimento calcolato come quota del prezzo dell’intero biglietto ma, utilizzando una clausola standard (i.e. “al netto di diritti fissi e pasti/servizi”), parametrerebbe la compensazione al mero servizio passeggeri, con esclusione della componente relativa al trasporto dell’auto e alle altre eventuali componenti accessorie (cabina, tasse, ecc.). Risulta inoltre che nei casi in cui un significativo ritardo si registri già alla partenza, Grimaldi proceda a riprogrammare l’orario di partenza e non riconosca ai consumatori alcuna compensazione in conseguenza dell’effettivo ritardo che si registra all’arrivo in quanto prende come riferimento l’orario di partenza rischedulato”.

Questo tipo di disagio è certamente quello maggiormente segnalato dalla clientela, tanto che l’Antitrust precisa che “dai tabulati interni della società emerge come, su circa 2 milioni di passeggeri viaggianti in media l’anno, più del 50% dei reclami ha come causale il ritardo”. I reclami in totale erano stati 4.400 nel 2017, 2.400 nel 2018 , 4.900 nel 2019 e 1.100 nei primi otto mesi del 2020.

Chiamata dall’Agcm a esprimersi sulla questione precisa, anche l’Autorità dei trasporti, “con parere pervenuto in data 29 dicembre 2020, ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi del Codice del Consumo” sulla base di diverse considerazioni.

Per quanto riguarda la durata della violazione, “dagli elementi acquisti agli atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 2017 al mese di agosto 2020, ovvero quando alla luce delle modifiche implementate risulta che il professionista abbia cessato la pratica scorretta in esame”.

Contro questa sanzione da un milione di euro inflitta dall’Antitrust il Gruppo Grimaldi di Napoli potrà presentare ricorso al Tar del Lazio.

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