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Il Mims ‘si schiera’ con Bruxelles sulla tassazione delle Adsp

C’è confusione sotto il cielo della magistratura italiana sulla natura delle Autorità di Sistema Portuale, una confusione che senz’altro non gioverà al ricorso che gli enti portuali hanno avviato innanzi al Tribunale di Bruxelles per contestare la decisione della Commissione Europea di intimare all’Italia l’abolizione per le Adsp dell’esenzione dal pagamento delle imposte (Ires). Ma […]

di Nicola Capuzzo
11 Ottobre 2021
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C’è confusione sotto il cielo della magistratura italiana sulla natura delle Autorità di Sistema Portuale, una confusione che senz’altro non gioverà al ricorso che gli enti portuali hanno avviato innanzi al Tribunale di Bruxelles per contestare la decisione della Commissione Europea di intimare all’Italia l’abolizione per le Adsp dell’esenzione dal pagamento delle imposte (Ires). Ma ancor meno gioverà agli enti il fatto che il Ministero cui fanno capo, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dopo aver ignorato per mesi il problema senza affiancarli formalmente, abbia ora appoggiato le tesi di controparte.

Ricapitolando in estrema sintesi, la querelle verte non tanto sullo status giuridico degli enti, ma sulla qualificazione o meno di “attività economiche”, ai sensi della normativa eurounitaria, della riscossione da parte loro di canoni e tasse portuali. Un punto su cui due pronunce giuridiche pubblicate ieri divergono diametralmente, col risultato presumibile di rafforzare – sia in ragione dell’incertezza manifestata a livello nazionale sia per la natura dei protagonisti della seconda delle due cause – le ragioni della Commissione.

La prima lite vedeva l’Agenzia delle Entrate in opposizione all’Autorità Portuale di Palermo e riguardava la pretesa della prima che la seconda fosse assoggettata al pagamento di Ires, Irap e Iva sui canoni demaniali incassati nel 2005. Il contenzioso si è trascinato per anni e con una sentenza pubblicata ieri la Cassazione lo ha chiuso a favore dell’ente portuale. Confermando appieno la propria linea giurisprudenziale, la Suprema Corte ha rigettato la tesi dell’Agenzia che “il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo rientrerebbe nella nozione eurounitaria di locazione di beni immobili”.

Con argomenti analoghi a quelli portati dalle Adsp al Tribunale Europeo, la Cassazione conclude che “i canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti né ad Iva, né ad Ires, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici”, che hanno esclusivamente “funzioni di programmazione e controllo sia del territorio, sia delle infrastrutture portuali”, trattandosi di “soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali”.

Come accennato, è in quest’ultimo passaggio che si gioca soprattutto la partita con la Commissione.

E se è un preoccupante indice di confusione normativa il fatto che nello stesso giorno un’altra sentenza giunga ad una conclusione diametralmente opposta e quindi sostanzialmente allineata alla posizione della Commissione Europea sulla natura delle attività svolte dagli enti portuali, a destare davvero sorpresa è che vi giunga sposando le tesi propugnate da due Adsp (Trieste e Civitavecchia) e dal Mims, oltre che da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia. Tesi sostenute di fresco: se infatti la costituzione in giudizio è per quasi tutti risalente al 2014, è stato nel marzo scorso che Adsp Civitavecchia e Mims hanno depositato gli ultimi, decisivi memorie e documenti.

A vergare la sentenza è stata la quarta sezione del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi da una serie di associazioni di categoria e operatori portuali triestini al fine di riformare una pronuncia del Tar Lazio che nel 2014 aveva sancito la legittimità di un decreto ministeriale con cui nel 2012 era stato “previsto l’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi nella misura del 75% del tasso ufficiale d’inflazione e, relativamente al porto di Trieste, un aumento nella misura del 100% dello stesso tasso”.

Senza entrare nel dettaglio della causa – menzionando solo il fatto che i ricorrenti eccepissero che, in base allo status di porto franco di Trieste stabilito dall’allegato VIII al Trattato di Pace del 1947, “si sarebbero potute richiedere solo somme che corrispondessero al pagamento di servizi resi dalla struttura portuale” – quel che preme sottolineare è come il Consiglio di Stato, rigettando tutti gli argomenti dei triestini e accogliendo le tesi difensive delle istituzioni italiane, abbia sancito la conformità del decreto ai trattati citati, sulla base del fatto che le tasse portuali incassate dall’Autorità Portuale di Trieste (come da tutte le altre) sono “il corrispettivo di servizi prestati”, da parametrarsi “in funzione del costo di funzionamento, amministrazione, manutenzione e sviluppo”. Il tutto non senza richiamare per giunta la compatibilità della normativa impugnata al “quadro comunitario in materia di concorrenza”.

Insomma, nello stesso giorno, le Adsp per la Cassazione, “non producono servizi portuali”, incassando quindi corrispettivi “per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali”, non qualificabili quindi come attività di impresa e conseguentemente non tassabili; per il Consiglio di Stato, invece, in accoglimento della tesi di tre Ministeri fra cui il Mims, della Presidenza del Consiglio e pure di due port authority, le Adsp “prestano servizi portuali”, a fronte di corrispettivi calibrati “in funzione del costo di funzionamento, amministrazione, manutenzione e sviluppo” e non del perseguimento di finalità istituzionali, esattamente come avviene per un’attività economica.

Come raccontato da SHIPPING ITALY, la Commissione ha controricorso a inizio luglio. Il 31 agosto le Adsp hanno a loro volta controreplicato e per il 5 novembre è attesa l’ultima risposta della Commissione. Non resta che aspettare il verdetto del Tribunale Europeo, atteso nella primavera 2022.

Andrea Moizo

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