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Rappresentante doganale sempre responsabile in solido con l’importatore non stabilito in Ue

Contributo a cura di avv. Lorenzo Ugolini * * LCA Studio legale   Il rappresentante doganale è sempre responsabile in solido con l’importatore non stabilito in Ue L’Agenzia delle dogane, con la circolare 14 dicembre 2021, n. 40 ha previsto che gli operatori non stabiliti nell’Unione europea possono importare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale […]

di Nicola Capuzzo
16 Dicembre 2021
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Contributo a cura di avv. Lorenzo Ugolini *

* LCA Studio legale

 

Il rappresentante doganale è sempre responsabile in solido con l’importatore non stabilito in Ue

L’Agenzia delle dogane, con la circolare 14 dicembre 2021, n. 40 ha previsto che gli operatori non stabiliti nell’Unione europea possono importare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta.

I rappresentanti fiscali ai fini IVA, pertanto, non possono più legittimamente presentare dichiarazioni doganali né gli spedizionieri possono operare in rappresentanza diretta.

Il dichiarante, infatti, ai sensi dell’art. 170, par. 2, CDU, deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea, circostanza che non si verifica in presenza di rappresentanti fiscali di società extra-Ue.

Al riguardo, la Commissione europea, in una risposta relativa a questioni procedurali connesse alla c.d. Brexit, aveva precisato che se l’operatore non è stabilito in uno Stato membro dell’UE, può comunque ottenere un numero EORI dallo Stato membro dell’UE in cui effettua per la prima volta le formalità doganali. Per la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione, tuttavia, è necessario essere stabiliti nell’UE, con conseguente obbligo di nominare un rappresentante che possa espletare le operazioni doganali per conto dell’operatore extra-Ue.

A seguito di tale conclusione, l’Agenzia delle dogane, con la circolare 40/2021, ha affermato che un soggetto non stabilito, essendo privo del requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un rappresentante doganale in possesso di tale requisito.

Il soggetto extra-Ue deve, pertanto, utilizzare lo schema della rappresentanza indiretta: in tal caso, infatti, il rappresentante in dogana, agendo in nome proprio, dispone del requisito dello stabilimento nell’Unione europea.

L’importatore, anche se non stabilito, deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI a cui deve essere collegata la partita IVA del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro (es. Italia) nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.

Di conseguenza, il rappresentante fiscale, pertanto, non è legittimato a presentare la dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito, ma la sua partita IVA deve comparire nel campo 44 del DAU.

In altri termini, il soggetto extra-UE può presentare la dichiarazione doganale, ma solo avvalendosi “di un rappresentante doganale stabilito in UE (art. 18 CDU) che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal guisa, il ruolo di dichiarante”.

Si impone, così, allo spedizioniere doganale di operare in rappresentanza indiretta, e, per l’effetto, di assumere la responsabilità solidale con l’importatore estero in caso di contestazioni dell’Ufficio in ordine agli elementi dell’obbligazione doganale (classifica, valore, origine delle merci importate).

È pertanto opportuno che gli spedizionieri che opereranno in rappresentanza indiretta di soggetti extra-Ue procedano a un’attenta revisione dei contratti di mandato, al fine di prevedere specifiche clausole a tutela del dichiarante, debitore d’imposta pur non essendo proprietario della merce.

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